La pronuncia della Cassazione sul ricorso delle proprietarie di un fondo danneggiato a causa dell’esplosione di un veicolo rubato

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 10929/2020 si è pronunciata sul contenzioso scaturito danneggiamento di un fondo rustico a causa di un incendio sorto dal propagarsi delle fiamme dopo l’esplosione di un veicolo rubato. In sede di merito i Giudici avevano dichiarato inoperante la polizza assicurativa a protezione del rischio incendio conclusa dal titolare del mezzo, sulla base del disposto dell’art. 122 codice delle assicurazioni, comma 3, che prevede che l’assicurazione non abbia effetto, nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario (prohibente domino) a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

Le proprietarie del terreno avevano proposto ricorso per cassazione deducendo sia la violazione e falsa applicazione dell’art. 122 del codice delle assicurazioni, in relazione al mancato riconoscimento della copertura assicurativa per il giorno dell’incendio, sia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l’individuazione del giorno esatto in cui era stata effettuata la denuncia di furto, circostanza determinante ai fini della decisione, perché se fosse stata effettuata, come da loro sostenuto, il giorno stesso dell’incendio, la copertura assicurativa sarebbe stata ancora operante.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto di condividere le argomentazioni proposte, dichiarando il ricorso manifestamente fondato.

La Cassazione, in particolare, ha riconosciuto un salto logico nella parte finale della motivazione del Tribunale derivante dall’omessa considerazione di un fatto decisivo: “premessa la corretta ricostruzione in diritto – sottolineano dal Palazzaccio –  il tribunale avrebbe dovuto dar conto delle circostanze di fatto che lo inducevano a ritenere che il fatto verificatosi fosse sussumibile nella fattispecie normativa indicata, e si collocasse di conseguenza fuori dalla operatività della garanzia assicurativa”.

Il provvedimento, invece, si limitava ad affermare, nella parte iniziale della motivazione, che il proprietario aveva denunciato la sottrazione dell’auto, alla quale altri avrebbero dato fuoco in prossimità del fondo delle ricorrenti, senza però accertare quando questa denuncia fosse intervenuta, in particolare se essa fosse stata presentata il giorno stesso dell’incendio – come sostenuto dalle ricorrenti facendo riferimento al documento prodotto in atti e debitamente richiamato, e del quale non si era tenuto conto – nel qual caso, a norma dell’art. 122 citato, la garanzia sarebbe stata ancora operativa, o in giorno precedente.

Da li la decisione di cassare la sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale, in persona di diverso giudicante, per l’accertamento di questo fatto decisivo.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

IMPRONTA SUL LUOGO DEL FURTO, È INDIZIO SUFFICIENTE DI COLPEVOLEZZA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui