Il verbale di accertamento di violazione al codice della strada per velocità eccessiva su un tratto di strada in curva fa piena prova della provenienza e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Tribunale di Roma, Sentenza n. 16253/2021 del 18/10/2021-RG n. 56535/2018)

L’automobilista chiama a giudizio l’UTG Prefettura di Frosinone e Ministero dell’Interno, per appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma inerente la violazione al Codice della Strada – opposizione a verbale di accertamento di violazione elevato dai CC in data 6 settembre 2017. Il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, ritiene il gravame infondato. L’appellante ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada con il quale veniva contravvenzionato dai CC per avere tenuto una velocità eccessiva su tratto di strada in curva in occasione del sinistro stradale in cui rimase coinvolto in data 3 settembre 2017, sostenendo che la ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta dai verbalizzanti sarebbe stata meramente ipotetica, siccome non presenti al momento della verificazione dell’incidente e non presenti al momento della violazione al codice della strada per eccesso di velocità, sicchè non troverebbe applicazione l’art. 2700 c.c. sulla fede privilegiata da attribuire all’atto pubblico.

Deduce inoltre l’appellante che il primo Giudice non teneva in considerazione i testi oculari da lui indicati che avevano, invece, riferito della velocità moderata tenuta.

Il verbale di accertamento di violazione al codice della strada costituisce atto pubblico che, a norma dell’art. 2700 c.c., fa piena prova , fin o a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Anche dalla giurisprudenza di legittimità viene predicato che il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Civ. 23800/2014; SSUU 17355/2009) .

Venendo al caso trattato, i verbalizzanti sono intervenuti sul luogo del sinistro dopo che la collisione tra i due veicoli si era già verificata, ergo non hanno potuto constatare personalmente la velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo tenuta dal l’autovettura condotta dall’ appellante.

Dall’entità e collocazione dei danni materiali sui due veicoli coinvolti, dalle dichiarazioni rese dai testi oculari al momento del sinistro, con particolare riferimento alla annotazione di servizio del Sovraintendente di P.S., è emersa la circostanza della velocità non adeguata al tratto di strada in curva tenuta dal ricorrente, il quale , prima del verificarsi della collisione, aveva già proceduto al sorpasso di otto – dieci vetture , quando in prossimità della curva, nel procedere ad altro sorpasso impattava contro il veicolo proveniente dall’opposto senso di marcia.

Orbene se è vero che le forze dell’ordine hanno ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dai conducenti dei veicoli coinvolti e dai testi oculari indicati nel rapporto, e che, quindi, hanno posto in essere una valutazione che costituisce il portato di un giudizio che implica una attività di elaborazione da parte dei verbalizzanti medesimi , i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità, da parte dei soggetti coinvolti nell’incidente, ai criteri di buona condotta di guida o di pericolosità , è altrettanto vero che questa attività di “elaborazione” non è stata confutata dall’appellante, il quale dichiarava nell’immediatezza del fatto che “si sarebbe riservato di nominare i testimoni oculari”.

Il primo Giudice, correttamente, non ha ammesso la prova testimoniale con i testi indicati dall’opponente solo al momento della proposizione della opposizione ex art. 22 legge 689/1981, in quanto tali nominativi non figurano nel rapporto di incidente.

Per tali ragioni la sentenza impugnata viene integralmente confermata.

Nulla viene deciso sulle spese d giudizio in quanto i convenuti-appellati sono rimasti contumaci.

Avv. Emanuela Foligno

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