Il Giudice di Pace di Mantova fa il punto in merito al verbale della multa, che deve riportare le indicazioni riguardanti il segnale di preavviso

Il Giudice di Pace di Mantova nella sentenza n. 4484/2018 ha fornito chiarimenti sul verbale della multa: esso deve necessariamente riportare specifiche sul segnale di preavviso affinché la sanzione sia valida.

Infatti, se tale indicazioni sono assenti dal verbale della multa, la sanzione va annulla.

Per il Giudice di Pace di Mantova i verbalizzanti devono infatti indicare tutte le circostanze sui presupposti dell’accertamento. Ivi compresa la tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso di controllo.

La vicenda

Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Mantova ha accolto l’opposizione avverso un verbale di accertamento al Codice della Strada di un automobilista difeso dall’associazione Globoconsumatori.

Secondo il ricorrente sarebbe stato illegittimo il verbale della multa comminatagli per superamento dei limiti di velocità (ex art. 142, comma 9, C.D.S.).

Ciò in quanto la rilevazione di velocità avvenuta in modo non conforme a quanto prevista dalla normativa.

Tra l’altro, secondo l’opponente, non erano state dichiarate nel verbale della multa delle informazioni sulla tipologia della postazione e sull’obbligatoria revisione dello strumento.

Un assunto contestato da parte resistente (Prefetto di Mantova) in difesa dell’operato degli agenti accertatori.

Il magistrato onorario ha ricordato come il Ministero dell’Interno (circolare n. 300/A/10307/09/144/5/20/3) abbia precisato, quanto alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, che sia necessario garantire il rispetto delle esigenze di informazione dell’utenza.

E questo, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di prevenzione realizzata.

Ciò avviene tramite l’uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa con distanza massima dalla postazione non superiore a km 4.

E, inoltre, senza che, tra il segnale e la postazione, siano presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.

Le postazioni mobili, rammenta il magistrato onorario, richiedono di essere segnalate con segnali temporanei.

La segnaletica permanente, infatti, si utilizza unicamente quando la posizione dei dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e quando il loro impiego, nel tratto di strada considerato, non è occasionale, ma, per la frequenza dei controlli assume il carattere di sistematicità.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 5997/2014) ha chiarito come sia indispensabile, ai fini della validità del procedimento amministrativo, che i verbalizzanti indichino tutte le circostanze idonee a evidenziare i presupposti sui quali si era fondata la complessiva attività di accertamento.

Nel caso di specie, dal verbale della multa non risultano indicate tali informazioni.

Pertanto, il giudice non può che accogliere le eccezioni dell’opponente annullando il verbale.

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