Respinto il ricorso di un automobilista che si era opposto a un verbale di accertamento solamente dopo aver ricevuto la cartella di pagamento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30318/2019, ha si è pronunciata sull’opposizione a una cartella di pagamento promossa da un’automobilista sanzionato per violazioni al codice della strada. Il ricorrente, in particolare lamentava la mancata notifica del verbale di accertamento.
In sede di merito, il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione, ma la decisione era stata riformata in secondo grado dal Tribunale che aveva invece ritenuto regolarmente notificato l’atto, in quanto l’opponente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione contro il verbale, e non una volta ricevuta la cartella di pagamento.
Nel rivolgersi alla Cassazione l’automobilista evidenziava come il giudice del gravame avesse ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta notifica del verbale di accertamento, la produzione della sola copia dell’avviso di ricevimento. Inoltre, aveva eccepito che la sottoscrizione presente sul suddetto avviso dovesse essere tempestivamente contestata, mentre in realtà – a detta del ricorrente – nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non esisterebbero preclusioni. Infine l’avviso di ricevimento era stato ritenuto un atto pubblico con la conseguente necessità che per la contestazione fosse necessaria la querela di falso che, invece – secondo l’automobilista – non poteva essere proposta in quanto non era stato mai prodotto l’originale dell’avviso.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto infondato, con conseguente rigetto, il ricorso proposto.
Per la Suprema Corte, infatti, l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico. Di conseguenza per la sua contestazione è necessario proporre la querela di falso. Qualora non venga presentato l’originale dell’avviso di ricevimento della notifica, la parte, comunque, non è esonerata dal proporre la querela di falso avverso la fotocopia, non disconosciuta. Il disconoscimento della fotocopia di un documento, in mancanza di deroghe espresse previste dalla legge, deve essere tempestivo in qualsiasi tipo di giudizio. In base alla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la copia fotostatica della procura alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. dv. nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione”.
La redazione giuridica
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