La sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n.17024 del 20.08.2015 affronta il dibattuto problema delle clausole vessatorie contenute nei contratti di assicurazione sulla vita

La Suprema Corte di Cassazione, sezione terza, con la sentenza n.17024 pubblicata in data 20 agosto 2015, affronta il dibattuto problema delle clausole vessatorie contenute nei contratti di assicurazione sulla vita, cioè di quelle clausole presenti nei contratti sottoscritti mediante l’utilizzo di moduli e formulari predisposti dal contraente forte che, ai sensi dell’art.33 del c.d. Codice del Consumo (D. Lgs. n.206/2005), provocano un significativo squilibrio tra la posizione e la forza contrattuale del professionista, rectius assicurazione nel caso di specie, e consumatore.

La fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità attiene nel merito alla impugnazione della sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna aveva sancito la nullità di alcune disposizioni contenute nel contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto dal de cuius, le quali richiedevano una serie di adempimenti da parte del beneficiario dell’indennizzo, eccessivamente gravosi per quest’ultimo e privi di qualsivoglia utilità concreta per la Compagnia Assicurativa.

Le clausole colpite dalla pronuncia di nullità prevedevano nello specifico i seguenti adempimenti:

  1. l’obbligo per il beneficiario di presentare la richiesta di pagamento dell’indennizzo su apposito modulo predisposto dalla Compagnia di Assicurazione;
  2. l’obbligo di sottoscrivere il suddetto modulo presso l’agenzia di riferimento;
  3. l’obbligo di presentare una perizia medica accertante le cause del decesso del soggetto assicurato;
  4. l’obbligo di produrre, a semplice richiesta della Compagnia Assicurativa, la documentazione clinica relativa ai ricoveri del contraente de cuius;
  5. l’obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contentente l’indicazione dello stato successorio del de cuius; ed infine
  6. l’obbligo di presentare l’originale della polizza sottoscritto dal contraente deceduto.

Sotto il profilo prettamente giuridico, la Corte d’ Appello di Bologna nella sentenza impugnata, con una motivazione confermata dalla stessa Corte di Cassazione nella pronuncia testé analizzata, dichiara nulle le suddette clausole ritenendole vessatorie sulla base delle seguenti disposizioni normative:

  • ai sensi dell’art.33, comma 2, lettera q[1], del c.d. Codice del Consumo (D. Lgs. n.206/2005) in quanto subordinano il pagamento dell’indennità ad attività e formalità eccessivamente gravose per il beneficiario;
  • ai sensi dell’art.33, comma 2, lettera t[2], in quanto pongono a carico del beneficiario l’onere di provare non soltanto la morte dell’assicurato, bensì le cause del decesso, cause che invece spetterebbe all’Assicurazione accertare al fine di poter opporre un eventuale giustificato rifiuto al pagamento dell’indennizzo;
  • ai sensi dell’art.33, comma 2, letter l[3], in quanto le sopra elencate clausole reputate vessatorie non erano conosciute e specificamente approvatre dal contraente al tempo della stipula della polizza.

La parte soccombente, nell’impugnare la sentenza di secondo grado, adduce quale motivo fondamentale del ricorso, la violazione di legge nella parte in cui il giudice di secondo grado qualifica vessatorie, e di conseguenza nulle, le clausole che subordinano il pagamento dell’indennizzo in favore del beneficiario alla produzione di una serie di documenti da parte dello stesso.

Nella motivazione la Corte di Cassazione distingue, nel confermare la pronuncia di secondo grado sul punto, due tipologie di clausole vessatorie, qualificate tali dal c.d. Codice del Consumo:

– le clausole vessatorie atipiche, di cui al comma 1 dell’art.33 D. L.g.s. n.206/2005, per le quali è onere della parte che ne invoca la nullità dare la prova del significativo squilibrio delle posizioni contrattuali tra il professionista ed il consumatore, e

– le clausole vessatorie tipiche, cioè descritte puntualmente da un elenco contenuto nel comma 2 del citato articolo, e suddivise in categorie, che si presumono vessatorie fino a prova contraria, cioè con una presunzione juris tantum. Per queste ultime, tra le quali rientrano le clausole analizzate dalla pronuncia in oggetto e contenute nella polizza assicurativa sottoscritta dal de cuius nel caso di specie, la parte che invoca la nullità non è tenuta a sostenere alcun onere probatorio, che invece incombe sulla controparte che nega tale vessatorietà. Inoltre, aggiunge il giudice di merito, ai sensi del successivo art.34 del c.d Codice del Consumo, nel caso di contratti conclusi mediante l’utilizzo di moduli e formulari predisposti dal contraente professionista, come nella fattispecie analizzata, grava su quest’ultimo l’onere di provare che le singole clausole vessatorie sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore e da quest’ultimo singolarmente approvate.

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto, nel confermare la sentenza della corte d’appello nella parte in cui qualifica vessatorie, e pertanto nulle, le clausole che impongono gli oneri dapprima descritti sul beneficiario dell’indennizzo, perentoriamente sancisce la manifesta vessatorietà di esse, ai sensi dell’art.33, lettera q, del D. L.gs. n.206/2005 delle seguenti clausole ove contenute in un contratto di assicurazione concluso tra professionista e consumatore in quanto presuntive di un significativo squilibrio tra le parti contrattuali, per i motivi appresso specificati:

  1. La clausola che subordina il pagamento dell’indennizzo alla necessità che la richiesta sia presentata su apposito modulo predisposto dall’assicurazione è vessatoria in quanto contraria al principio della libertà delle forme, alla base del nostro sistema giuridico;
  2. La clausola che subordina il pagamento dell’indennizzo alla necessità che il predetto modulo di richiesta di pagamento venga sottoscritto presso l’agenzia assicurativa è vessatoria in quanto crea una servitù personale illegittima e contrasta con la libertà di movimento del beneficiario;
  3. La clausola che subordina il pagamento dell’indennizzo alla produzione di una relazione medica comprovante le cause specifiche del decesso dell’assicurato è vessatoria in quanto impone un sacrificio economico sul beneficiario ed inverte l’onere probatorio. Infatti a quest’ultimo spetta soltanto l’onere di provare l’evento morte, non anche le cause per cui essa si sia verificata, cause che eventualmente saranno vagliate ed indagate a spese della compagnia assicurativa al fine di fondare un eventuale legittimo rifiuto al pagamento;
  4. La clausola che impone al beneficiario l’onere di produrre le cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall’assicurato a semplice richiesta della Compagnia Assicurativa è vessatoria in quanto, innanzitutto, eccessivamente ampia nel suo contenuto, non circostanziando neppure un arco temporale entro il quale limitare tale facoltà; è eccessivamente gravosa economicamente in quanto impone un onere di estrarre copie a spese del beneficiario, ed infine pone un ostacolo al diritto all’indennizzo del beneficiario il quale potrebbe vedersi opporre il rifiuto degli enti ospedalieri per ragioni di tutela della privacy e della riservatezza;
  5. La clausola che subordina il pagamento dell’indennità all’onere di presentare un atto di notorietà riguardante lo stato successorio del de cuius è vessatoria in quanto ingiustificata e priva di utilità, dal momento che il diritto all’indennizzo si acquista jure proprio e non jure successionis, pertanto è del tutto irrilevante avere contezza delle cause della delazione ereditaria;
  6. Infine la clausola che impone al beneficiario l’onere di produrre l’originale della polizza assicurativa è vessatoria in quanto eccessivamente gravosa per quest’ultimo e priva di ogni utilità per l’assicurazione dal momento che essa è già in possesso del documento originale.

Avv. Silvia De Vito

[1] Ai sensi dell’art.33, comma 2, lettera q, D.Lgs. n.206/2005 sono vessatorie le clausole che hanno l’effetto di … “subordinare l’admpimento delle obbligazioni derivanti dal contratto al rispetto di particolari formalità”.
[2] Ai sensi dell’art.33, comma 2, lettera q, D.Lgs. n.206/2005 sono vessatorie le clausole che hanno l’effetto di … “sancire a carico del consumatore … inversioni o modificazioni dell’onere della prova…”.
[3] Ai sensi dell’art.33, comma 2, lettera q, D.Lgs. n.206/2005 sono vessatorie le clausole che hanno l’effetto di … “prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.

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