Smart working o lavoro agile: l’Inail specifica in una circolare come tutelarlo

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Smart working, gli obblighi assicurativi e la tutela della sicurezza dei lavoratori inquadrati secondo la legge 81 del 2017.

In che modo si tutela la sicurezza sul lavoro dei dipendenti in modalità smart working? Lo specifica la circolare dell’Inail n. 48 del 2 novembre 2017.

Cos’è lo smart working

Lo smart working si rivolge a professionalità di tipo impiegatizio o manageriale e si basa su tecnologie in mobilità come tablet e smartphone.
Prevede inoltre che il dipendente svolga una parte dell’orario di lavoro fuori dai locali dell’azienda (mentre il resto del tempo lavora nel modo tradizionale).
Il lavoro agile non è un nuovo tipo di contratto di lavoro, ma solo una modalità di esecuzione del rapporto subordinato da eseguire in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Per dare il via a questo rapporto di lavoro “smart” serve un contratto scritto tra le parti: può essere a tempo determinato o indeterminato, ma sempre con la possibilità unilaterale del dipendente di recedere.

Modello disponibile dal 15 novembre

Per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare la modalità di smart work dei propri dipendenti dal 15 novembre 2017 sarà disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito modello.

Nessun obbligo di denuncia a fine assicurativo per dipendenti con stesse mansioni e senza variazione del rischio

I datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi per il personale già assicurato con l’Istituto per l’attività svolta in ambito aziendale che venga adibito in modalità agile alle medesime mansioni, le quali non determinano una variazione del rischio.

Tariffe e obbligo assicurativo

Spiega l’Inail che non c’è alcuna differenza tra i lavoratori in modalità smart working e gli altri. Non decadono i requisiti oggettivi e soggettivi della prestazione lavorativa e Nessuna variazione anche sulla retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo.

Luoghi sottoposti a tutela

Riguardo agli infortuni, i luoghi fuori dall’azienda sono tutelati qualora siano connessi alla prestazione lavorativa; gli incidenti in itinere sono tutelati per percorsi affrontati per la prestazione lavorativa.
Infine, a proposito di sicurezza, la circolare riporta in un paragrafo le misure per la garanzia della salute e della sicurezza del lavoratore, ovvero l’informativa che il datore di lavoro deve consegnare al dipendente e al Rls con rischi della mansione generici e specifici e dettagli sulle attrezzature.
Allo stesso modo il lavoratore deve cooperare per la prevenzione e la riduzione dei rischi.
 
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