Colpevole ritardo nella diagnosi di patologie: danno alla qualità della vita

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“In presenza di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili, non si esaurisce, nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, ma include la perdita di un “ventaglio” di opzioni con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima”

La vicenda

Un errore diagnostico causa la morte di una donna. La paziente era stata sottoposta ad un intervento, eseguito in laparotomia, di asportazione bilaterale delle ovaie, per la presenza di un fibroma benigno.
Tuttavia, colpita, mesi dopo da nuovi dolori nella zona pelvica, la donna si ricoverava in ospedale, ove le veniva diagnosticato un tumore che la conduceva alla morte.
Ritenendo che l’errore diagnostico iniziale avesse privato la loro congiunta della possibilità di rimediare alla citata patologia e dunque di evitare il decesso, ovvero che esso, in ogni caso, avesse privato, la donna di “chance” di maggiore e migliore sopravvivenza, incidendo sulla qualità della sua vita residua, marito e figli della donna convenivano in giudizio l’Asl, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni iure proprio e iure hereditario.

Dopo il rigetto della domanda in entrambi i gradi di giudizio, la vicenda giungeva in Cassazione.

Con riferimento alla fattispecie di omessa tempestiva diagnosi di patologie oncologiche ad esito, comunque infausto, già in passato la Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto erroneo affermare che tale condotta “non abbia inciso sulla qualità di vita” del paziente; una simile affermazione, infatti, non tiene conto innanzitutto, la possibilità che – nel lasso di tempo intercorso tra “la diagnosi errata e quella esatta” – il paziente abbia visto “perdurare il suo stato di sofferenza fisica senza che ad esso potesse essere apportato un qualche pur minimo beneficio perché vi era stata quella diagnosi erronea”.
Inoltre, nel caso di specie, la corte territoriale aveva mancato di considerare che “da una diagnosi esatta di una malattia ad esito ineluttabilmente infausto consegue che il paziente, oltre ad essere messo nelle condizioni di scegliere, se possibilità di scelta vi sia, «che fare» nell’ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto; è anche messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche nel che quell’essere si esprime, in vista di esito infausto”.
Ebbene, nel negare tale tipo di danno, la corte d’appello era incorsa in un vizio inficiante l’intera sentenza impugnata.
Quest’ultima aveva completamente omesso di valorizzare la lesione della libertà di autodeterminazione, ovvero di quella di scegliere come affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita, una situazione – a giudizio degli Ermellini – meritevole di tutela “al di là di qualunque considerazione soggettiva sul valore, la rilevanza o la dignità degli eventuali possibili contenuti di scelta”.

L’autonomia del danno da (diversa e peggiore) qualità della vita

Parimenti, la Suprema Corte ha affermato, che quando “la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull’esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente” si è in presenza di un evento di danno e di un danno risarcibile che è in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita”, da intendere anche “nel caso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo”, e ciò “senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance”, che rimane voce di danno autonomamente risarcibile.
In presenza dunque, di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili, non si esaurisce, come aveva sostenuto la corte territoriale, nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente (privato, della possibilità di guarigione o, in alternativa, di una più prolungata e quantitativamente migliore esistenza fino all’sito finale), ma include la perdita di un “ventaglio” di opzioni con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero “non solo l’eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri) all’attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d’indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all’ausilio di alcun intervento medico) in attesa della “fine”.
Ne deriva che, l’autodeterminazione del soggetto chiamato alla “più intensa prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine” non può essere (e non lo è) priva di riconoscimento e protezione sul piano giuridico.
Il ricorso dei congiunti della vittima è stato perciò, accolto e cassata la decisione della corte d’appello con rinvio per un nuovo esame di merito alla luce dei principi sopra espressi.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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