L’azione diretta del terzo trasportato contro l’assicurazione, a norma dell’art. 141 cod. assicurazioni, presuppone un sinistro in cui siano “coinvolti” almeno due veicoli
La Corte di Cassazione ha chiarito che il coinvolgimento di (almeno) due veicoli è presupposto per l’operatività dell’azione diretta del terzo trasportato contro l’assicurazione, non richiedendosi invece, necessariamente, la loro collisione.
La vicenda
L’attrice aveva citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, il conducente del motoveicolo a bordo del quale si trovava, quale terza trasportata, al momento dell’incidente, al fine di sentirlo condannare, in solido o alternativamente, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., con la propria compagnia assicurativa, al risarcimento di tutti i danni subiti.
Costituitasi in giudizio, l’assicurazione eccepiva l’improcedibilità della domanda risarcitoria, stante la non applicabilità del citato art. 141, in un caso come quello in esame, di sinistro stradale non consistito nello scontro tra due o più veicoli.
E infatti, l’accaduto si era svolto nei seguenti termini: a causa di una brusca frenata del conducente del motorino, l’attrice cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni personali.
Il Giudice di primo grado, con sentenza confermata in appello, rigettava l’istanza risarcitoria perché inammissibile.
Il ricorso per Cassazione
La vicenda è giunta così in Cassazione. A detta della ricorrente, l’art. 141 cod. assicurazioni pone quale unico presupposto per conseguire il risarcimento del danno, il trasporto, prescindendosi del tutto dal coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro.
La Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 25033/2019) ha chiarito che il coinvolgimento di (almeno) due veicoli è presupposto per l’operatività della norma, non richiedendosi invece, necessariamente, la loro collisione. La norma è in tal modo, destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, c.c. Si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi (tutt’altro che infrequenti), in cui un mezzo tagli la strada ad un altro e il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato; oppure il caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicolo a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guard-rail (ed altre ancora).
D’altra parte, è la stessa formulazione testuale dell’art. 141 cod. assicurazioni a suggerire tale lettura che esige il “coinvolgimento” di (almeno) due veicoli, soprattutto nel suo riferimento espresso (comma 1), alla possibilità di esercizio dell’azione “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
L’azione diretta del terzo trasportato
Oltre al dato testuale anche la giurisprudenza maggioritaria è orientata nel senso di affermare che l’azione diretta del terzo trasportato presuppone un sinistro in cui siano “coinvolti” almeno due veicoli.
Invero, la necessità di semplificare, sul piano dell’onere probatorio, la posizione del terzo trasportato – sostanzialmente facendogli carico solo di provare l’esistenza del danno e la circostanza dell’avvenuto trasporto a bordo del veicolo incidentato (ferma restando la possibilità per l’assicuratore del vettore, di fornire la prova esonerativa costituita dal caso fortuito, da intendersi anche come dimostrazione della “totale assenza di responsabilità del proprio assicurato”), si giustifica per l’appunto, in presenza di situazioni in cui i veicoli coinvolti nel sinistro siano almeno due. È infatti, proprio in questo caso che la ricostruzione della dinamica del sinistro rischia di ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del traportato e, dunque, di pregiudicare il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”.
La decisione
Analoga esigenza, per contro, non si pone in casi – come quello in esame – in cui il veicolo coinvolto nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente (potendo, invero, trattarsi persino dello stesso proprietario del mezzo, se appunto, trasportato); il soggetto danneggiato il quale, per vero, può sempre avvalersi, nella prospettiva di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.
Da tempo, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che “l’art. 2054, comma 1 c.c. esprime, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito”, con la conseguenza che “il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario”.
La redazione giuridica
Leggi anche:
TERZO TRASPORTATO VITTIMA DI INCIDENTE STRADALE: QUALE ASSICURAZIONE PAGA?





