Cartella clinica: la difettosa tenuta prova l’inesatto adempimento?

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cartella clinica

Le omissioni o le lacune della cartella clinica rilevano ai fini della figura sintomatica dell’inesatto adempimento, per difetto di diligenza e, in linea di principio, non possono tradursi in un danno nei confronti del paziente

Nelle cause attinenti la ricostruzione di vicende sanitarie, la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai stabilizzata nell’attribuire un importante rilievo alla cartella clinica, al fine di evincerne la sussistenza o meno della responsabilità dei sanitari o della struttura.

La vicenda

Con atto di citazione l’attore convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, una casa di cura e un medico chirurgo chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell’intervento di varicocele sinistro, eseguito nell’ottobre del 2011. Quantificava il danno subito in 248.562,44 euro, oltre a rivalutazione, interessi e spese di lite.

La Casa di Cura si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Allegava la esclusiva responsabilità del medico ed esercitava il diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo per quanto fosse condannata a pagare all’attore.

Interessante la pronuncia del giudice capitolino che ha ripercorso i punti salienti evidenziati negli anni, dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità medica e sull’importanza della corretta tenuta della cartella clinica.

Tanto premesso in punto di diritto, è stata ribadito che la responsabilità medica ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c. che regolano la responsabilità nella esecuzione di un contratto d’opera professionale.

Con particolare riferimento alla diligenza dovuta nell’adempimento della prestazione – ha affermato il Tribunale di Roma (n. 16860/2019) – “per ormai consolidata giurisprudenza (Cass. n. 23918/06) la stessa deve essere valutata, a norma dell’art. 1176, co. 2° c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza è quella del debitore qualificato ai sensi dell’art. 1176 co. II c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all’esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia. Quanto poi alla limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, di cui all’art. 2236, co. II c.c., essa ricorre nelle sole ipotesi in cui la prestazione implica la soluzione di problemi di particolare difficoltà ed attiene, dunque, ai soli casi in cui è richiesta una particolare perizia che trascende la preparazione media, ovvero in cui la particolare complessità deriva dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora definitivamente dibattuto con riferimento ai metodi da adottare”.

Infine, l’obbligazione assunta dal professionista costituisce una obbligazione di mezzi e dunque il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento; l’inadempimento, ovvero l’inesatto adempimento, consiste nell’aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell’attività sanitaria.

La ripartizione dell’onere della prova

Quanto poi alla ripartizione dell’onere della prova, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto -o il contatto sociale- e l’aggravamento di una patologia o l’insorgenza di una affezione, allegando l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato; il medico, quale debitore convenuto, è invece gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall’avvenuto esatto adempimento secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato- ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01; n. 20806/09; S.U. n. 577/2008).

Analogo principio è stato affermato con riguardo all’inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.

La responsabilità (contrattuale) della casa di cura

Venendo, dunque, alla responsabilità della casa di cura, ovvero dell’ente ospedaliero nella vicenda in esame, il Tribunale di Roma ha ricordato che, con la sentenza n. 577 dell’11.01.2008, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, in quanto l’accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento dal corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, dal personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e la ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze”.

Sancita quindi l’autonomia del contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, dal contratto intercorrente tra il paziente ed il medico, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dal paziente può conseguire sia, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario risulti essere di fiducia dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. n. 13066/2004).

La responsabilità solidale del medico

La casa di cura privata o l’ospedale in cui il paziente è stato ricoverato risponde dunque dei danni in solido col medico, quand’anche ciascuno di essi abbia stipulato col paziente un contratto distinto ed autonomo, poiché la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l’inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l’altro al risarcimento.

Il giudizio di responsabilità

Il medico e la casa di cura risponderanno dunque in solido in caso di insuccesso dell’intervento, o di accertata responsabilità per inadempimento o inesatto adempimento della prestazione dovuta, rimanendo indifferente per il paziente titolare della posizione creditoria, in caso di inadempimento della obbligazione soggettivamente complessa, su quale dei soggetti debba gravare, nei rapporti interni, il peso economico del risarcimento del danno.

Ebbene, nel caso in esame, tenuto anche conto delle conclusioni del CTU – ritenute attendibili in quanto fondate su un approfondito esame della documentazione in atti e analiticamente motivate – è stato affermato che le parti convenute non avessero assolto l’onere di provare quanto su di esse gravante con riferimento ai criteri sopra indicati.

Le lacune nella tenuta della cartella clinica

Nel giudizio di responsabilità a carico della struttura e del medico convenuto sono state decisive le omissioni ovvero le lacune nella tenuta della cartella clinica imputabili ai sanitari. Tali circostanze – ha affermato il Tribunale capitolino – “rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell’inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l’imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria” (Cass. n. 1538/2010).

In particolare, la giurisprudenza ha affermato che la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della “vicinanza alla prova”, cioè della effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla (Cass. n. 10060/2010).

La decisione

Nel caso di specie, alla luce delle risultanze probatorie emergenti dalla espletata CTU, posta la mancanza di prova positiva della corretta esecuzione dell’intervento in questione, in difetto di adeguata descrizione dell’intervento, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore del paziente danneggiato, quantificato nella somma complessiva di 63.011,31 euro.

Il Tribunale di Roma ha, nella specie, ritenuto che l’80% della responsabilità dovesse essere attribuita al medico e la restante parte posta a carico della struttura, con conseguente diritto di quest’ultima all’azione di regresso nei confronti del sanitario.

Avv. Sabrina Caporale

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