Pensione di anzianità: ammesso il risarcimento per il ritardato pagamento?

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Al ritardato riconoscimento della pensione di anzianità non consegue un danno in re ipsa, essendo necessaria la prova del lamentato pregiudizio

Nel 2006 il ricorrente presentava all’INPS domanda di pensione di anzianità, che gli veniva riconosciuta a partire dal 1/6/2009, senza tenere conto della rivalutazione contributiva per l’esposizione ad amianto (ex art. 13 comma 8 della L. n. 257 del 1992) accertata giudizialmente dal Tribunale di Potenza con sentenza del 2006.

L’avente diritto presentava, pertanto, ricorso al Giudice del lavoro che nel 2010, dichiarava il suo diritto al trattamento pensionistico a far data dal 28/9/2006, e condannava l’INPS al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari all’ammontare dei ratei di pensione maturati da tale data fino al 31/5/2009, oltre interessi.

La Corte d’appello di Potenza, riformava la decisione di primo grado, ritenendo che il ricorrente non avesse diritto ad alcun risarcimento del danno patrimoniale, avendo quest’ultimo continuato a lavorare per tutto il 2009, e non avendo allegato la concreta sussistenza della probabilità di avviare un’attività autonoma o di intraprendere un nuovo rapporto di lavoro subordinato dopo la maturazione della pensione. Parimenti negava la sussistenza di un danno non patrimoniale, non potendosi considerare quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, ma gravando sul ricorrente l’onere non solo di allegare la condotta colposa ma anche di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento.

La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, sentenza n. 4886/2020) ha confermato la pronuncia della corte d’appello lucana perché coerente e immune da vizi.

Corretta è stata ritenuta la decisione di escludere il risarcimento del danno patrimoniale che, esso non poteva essere collegato tout court al mancato conseguimento della pensione, considerato che essa non avrebbe potuto essere erogata in costanza di attività lavorativa e che la protrazione dell’attività lavorativa di per sé non era stata causa di perdita patrimoniale.

Ma a prescindere dalle considerazioni svolte circa l’impossibilità di cumulare la pensione di anzianità con la retribuzione da lavoro dipendente, ciò che è stato decisivo era stata la mancata allegazione e prova da parte del ricorrente del lamentato pregiudizio patrimoniale.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha più volte affermato che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale non può prescindere dall’allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell’art. 1223 c.c.

La nozione di danno in re ipsa perviene, infatti, ad identificare il danno con l’evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l’ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost. (così da ultimo Cass. n. 31233 del 2018, dove il richiamo a Cass. S.U. nn. 26972 del 2008 e 16601 del 2017).

Quanto al danno non patrimoniale, già in passato la giurisprudenza (sentenza n. 3023 del 2010) ha affermato che “qualora il lavoratore, a causa dell’illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa, è configurabile un danno non patrimoniale risarcibile, determinato dalle ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta dell’ente previdenziale che ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria legittima scelta di vita”.

Il danno da ritardato pensionamento rientra, dunque, nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, potendo poi essere specificato nella sua accezione di danno esistenziale (quando il lavoratore non ha potuto realizzare sé stesso nella propria scelta di vita legata alla volontà di andare in pensione) e/o di danno biologico (quando il pregiudizio è consistito in una vera e propria lesione dello stato di salute e benessere psico-fisico).

L’onere della prova

Incombe però sul lavoratore, in ossequio ai principi generali sopra esposti e richiamati anche dal giudice di merito, dimostrare, oltre alla colpa dell’istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno, non potendosi configurare secondo i principi del nostro ordinamento giuridico, di un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti pretese risarcitone, come già chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 26972/08 sopra richiamato e dai successivi arresti conformi.

Nel caso in esame, la corte di merito aveva correttamente escluso la risarcibilità di tale voce di danno, non essendo stato in alcun modo provato.

Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.

Avv. Sabrina Caporale

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