Non c’è certezza che durante l’intervento sia stata creata una lesione e non c’è certezza che ad una visita completa tale lesione sarebbe stata riscontrabile (Tribunale di Vibo Valentia, sentenza n. 741 del 21 dicembre 2020)
La paziente cita a giudizio la Casa di Cura e il sanitario deducendone la responsabilità medica a seguito di errato intervento di laparoscopia della pelvi occlusa, che causava poi la necessità di procedere alla resezione anteriore del retto.
Si costituiscono in giudizio la Struttura e il Medico contestando ogni responsabilità e la causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale e prove testimoniali.
All’esito della fase istruttoria il Tribunale non ritiene fondate le doglianze della donna.
In data 23 ottobre 2009 la paziente veniva ricoverata presso la Clinica e sottoposta ad intervento chirurgico.
Dalla CTU emerge che:
“Il referto dell’operazione dà atto dell’intervento di laparoscopia effettuato della pelvi occlusa, della riscontrata aderenza al collo dell’utero, della cisti ovarica, della asportazione della neoformazione rinvenuta in loco, del controllo effettuato a fine intervento, del drenaggio operato e della chiusura della apertura .
A seguire è refertato un decorso postoperatorio regolare, con lieve rialzo della temperatura il giorno successivo e poi rientrato, addivenendosi alle dimissioni in data 26 ottobre, con prescrizione di terapia antibiotica e di visita di controllo al settimo giorno successivo all’intervento.
L’analisi della documentazione medica ha consentito di riscontrare la mancata effettuazione degli esami strumentali, una incertezza circa l’ effettuazione della ecografia non essendo di agevole lettura la cartella clinica sul punto che dà nota di una ecografia giorno 12 settembre e la foto ivi riportata, non è stato refertato l’ esame obiettivo diagnostico.
Il problema oggettivo della paziente, quindi l’aderenza, è emerso non da esami antecedenti, per l’appunto mancanti, ma dalla visione dell’area interessata direttamente durante l’intervento” .
Il CTP dell’attrice ha criticato lo svolgimento dell’operazione in laparoscopia e il CTU ha osservato che “l’approccio laparoscopico per quelle che risultavano essere le condizioni della paziente è stato adeguato e corretto; tuttavia le reali condizioni della paziente come emerse (solo) durante l’intervento avrebbero dovuto far reagire (solo in quel momento) il chirurgo, che avrebbe dovuto modificare l’approccio medico e quindi sospendere la laparoscopia e convertire l’intervento eseguendo una laparotomia”.
Infatti i Consulenti hanno osservato che, “ferma la correttezza originaria della laparoscopia, la laparotomia avrebbe consentito (solo) di meglio analizzare le condizioni della zona oggetto di intervento, e, nel caso concreto, vedere meglio e subito la lesione; tuttavia, gli stessi hanno dichiarato che l’intervento laparotomico non impedisce ex sé l’insorgenza di eventuali complicanze”.
Pertanto, una prima sintesi oggettiva della vicenda fino a qui svolta porta a sostenere che la laparoscopia come scelta medica ed interventistica è da ritenersi corretta, ma che, alla luce di quanto riscontrato in zona – emergente dal referto della operazione – sarebbe stato opportuno, per meglio gestire la situazione di nuova emersione, sospendere la laparoscopia, operare un controllo più specifico e proseguire in laparotomia.
Riguardo il decorso post operatorio viene osservato “Alla fisiologica temperatura più elevata del 24 ottobre, 37,6, ovvero il giorno dopo l’ intervento , è seguito, in mancanza di diverse o indicazioni, un rientro dello stato della temperatura ed , in assenza di altri elementi, in data 26 ottobre la signora è stata dimessa. Il foglio di dimissioni ha prescritto alla paziente la terapia farmacologica con antibiotico (Augmentin), e la visita di controllo nella struttura a distanza di sette giorni dall’ intervento .”
La paziente non si recava a controllo presso la Struttura dopo i sette giorni indicati, bensì presso il proprio Medico di base che prescriveva proseguimento di terapia con Augmentin.
Il Medico di base, chiamato a testimoniare, ha riferito della sola prescrizione farmacologica, non ha integrato la lacuna del certificato con ragguagli ulteriori circa informazioni acquisite e/o date, circa controlli ed esami svolti , circa elementi riscontrati sulla paziente .
A distanza di quattro giorni dall’accesso presso l’ambulatorio del Medico di base la donna accusava febbre e dolori e veniva ricoverata presso l’Ospedale di Cosenza.
All’atto del ricovero veniva effettuata una TAC che evidenziava la presenza di una bolla di gas, segno evidente della perforazione in fase di infezione. Seguiva intervento del 7 novembre ove veniva eseguita la resezione anteriore del retto.
Viste in particolare le alterne ed opposite letture di quanto accaduto, i CTU hanno valutato, l’incidenza causale del comportamento della paziente, ovvero del non essersi la stessa rivolta al Medico che l’aveva operata, e del mancato approfondimento da parte del Medico di base.
Viene evidenziato difatti che “ non è dato accertare quali fossero le condizioni della signora, in primis , nei giorni successivi alle prime dimissioni, non rendendo il certificato del Medico di base alcuna descrizione, e, in secundis , il collegamento ed il nesso fra i vari momenti (dimissioni e visita dal medico curante) e le varie condizioni (eventuali dolori necessitanti di antibiotico e i dolori descritti il 5/11 anche per i giorni precedenti)” .
Conseguentemente il Tribunale osserva che “Probabilmente un approfondimento medico ai primi giorni di novembre, quando la signora, parrebbe, ha iniziato a soffrire di dolori e febbre, avrebbe permesso un intervento tempestivo e/o diverso.”
Non vi è certezza, alla luce di tutta la vicenda, dell’effettivo seguito all’intervento del 23 ottobre: essendo l’ultimo atto antecedente a quanto accaduto il 5/7 novembre, si è ipotizzato che la genesi della lesione sia avvenuta in quella sede. Una ipotesi data dalla coincidenza del punto del colon ove è stato il primo intervento e dove in un secondo momento è stata riscontrata la lacerazione.
Non c’è alcuna certezza che in quel momento sia stata creata una lesione; e non c’è nemmanco alcuna certezza che ad una visita completa (presso la clinica o presso il medico curante) sarebbe stata riscontrabile.
Si è solo sostenuta la preesistenza di una lesione atteso che il giorno 7 è stata eseguita la resezione, ritenendo, in ipotesi, che la lesione doveva essere di dimensione notevole, operando a ritroso una ipotesi di insorgenza della lesione nel periodo antecedente (visto che il giorno 5/11, la signora avrebbe lamentato dolori per i giorni precedenti.
Concludono i consulenti che l’intervento del 7 novembre è stato corretto nella sua effettuazione, quindi la resezione del tratto del colon interessato dal problema era un passaggio che, per quanto risulta nel complesso, si poneva e si è posto come obbligato.
Sul punto, i Consulenti hanno individuato notevoli incertezze quasi su ogni aspetto della vicenda e non hanno raggiunto la certezza che l’operato del Medico abbia comportato l’insorgenza della lesione.
Il referto dell’intervento del 23 ottobre dà atto del controllo effettuato al termine della procedura e dell’esito positivo, cui seguiva drenaggio e chiusura dell’apertura.
Egualmente non c’è certezza sulla maggiore capacità di controllo in caso di conversione dell’ intervento in laparotomia in quanto quest’ultima avrebbe consentito -forse- una migliore visione dell’area operata e -forse – di acclarare la presenza di una lesione, ma ciò, che comunque non può portare a quel grado di probabilità richiesto, può sostenersi ai fini della declaratoria di responsabilità solo se effettivamente ci fosse certezza della lesione in quella fase.
L’evoluzione degli eventi è stata tale che una maggiore incidenza causale è solo ipotizzabile in relazione all’approccio medico blando del giorno 1/ 2 novembre, quando la signora lamentava dolori e febbre (o meglio, al momento del ricovero del giorno 5 novembre questa ha riferito al personale medico di Cosenza che da 4 giorni circa aveva sintomi dolorosi), ciò potrebbe far ipotizzare un erroneo approccio del medico curante che ha solo prescritto la prosecuzione della cura antibiotica, ma neanche tale conclusione può percorrersi.
Difatti anche la CTU non ha ritenuto percorribile tale conclusione poiché non v i è certezza che effettivamente già dal 1-2 novembre la signora abbia riferito al medico di tali sintomi, ma, ancor prima, non v i è prova che quel giorno tali sintomi ci fossero effettivamente stati, è solo un’ipotesi effettuata a ritroso.
Invero, potrebbe essere che i problemi di cui la signora ha parlato il 5/11 siano sorti dopo la visita presso il medico curante.
Il marito della donna sentito a testimoniare ha negato la presenza di febbre e gli altri testi ascoltati non ricordano nulla al riguardo.
In conclusione, secondo il Tribunale, seppur basti una più blanda probabilità di causalità per fondare la responsabilità medica in ambito civile, manca l’elemento oggettivo – la causazione della lesione – che poi si potrebbe porre come elemento causale per quanto avvenuto dopo.
Oltre a ciò viene rimarcato che probabilmente quanto accaduto il 1/ 2 novembre è stato determinante in maniera più preponderante, rimanendo anche tale aspetto su un profilo di mera possibilità, non idonea a fondare la invocata responsabilità.
La domanda della donna viene integralmente respinta con compensazione delle spese di lite e di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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