Condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale in favore di un dirigente medico dipendente dell’Università, che ha subito mobbing in un ambiente lavorativo stressogeno con sovraccarico di lavoro.
La vicenda
Il lavoratore, un dirigente medico in servizio presso la ASL tramite una convenzione con l’Università, ha denunciato comportamenti di mobbing legati alla mancata integrazione dell’organico. Questa situazione ha creato un ambiente di lavoro talmente insostenibile da costringerlo a interrompere il rapporto con l’Azienda.
La Corte di Appello ha riconosciuto il rischio legato al servizio e ha escluso che la nocività del contesto operativo potesse essere attenuata dalle giustificazioni fornite dall’azienda. I giudici hanno individuato un nesso causale tra il sovraccarico di lavoro e le patologie del lavoratore, considerando la multifattorialità della malattia e quantificando il danno biologico al 5%.
Il giudizio della Corte di Cassazione
Il lavoratore ha impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che l’obbligo di protezione ai sensi dell’art. 2087 c.c. integra una responsabilità oggettiva del datore di lavoro. Ha fatto riferimento alle misure di protezione che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare, come la convocazione della Commissione paritetica. Le sue argomentazioni sono state ritenute fondate.
Tuttavia, la Corte ha chiarito che l’art. 2087 c.c. non configura una responsabilità oggettiva, ma richiede un elemento soggettivo, quale la colpa del datore di lavoro, in caso di violazione delle misure di sicurezza necessarie a proteggere l’integrità fisica e morale del lavoratore. La responsabilità del datore di lavoro sorge solo in presenza di un comportamento colposo.
La Corte di Appello ha errato in quanto, pur avendo accertato la sussistenza di un ambiente di lavoro stressogeno e la dannosità del contesto operativo in cui il ricorrente si è trovato ad operare nel periodo dal 14/3/2007 al 30/3/2010, ha illegittimamente isolato una specifica condotta dell’Azienda (la mancata convocazione della Commissione paritetica).
Sovraccarico di lavoro e responsabilità del datore
In merito alla richiesta di risarcimento per danno patrimoniale da lucro cessante, la Corte ha esaminato solo il nesso causale tra l’omessa convocazione della Commissione e l’autosospensione del dirigente, trascurando il complesso delle condotte datoriali che violano l’art. 2087 c.c.
Di fronte all’inadempimento dell’Azienda, non si può considerare corretta l’analisi limitata all’omessa convocazione della Commissione, poiché il nesso causale deve essere valutato nella sua interezza. La Corte ha inoltre osservato che, quattro mesi dopo le dimissioni del dirigente, l’Azienda ha assunto altri tre dipendenti, riconoscendo implicitamente una carenza organizzativa.
La riduzione del personale da nove a quattro medici dal 2007 al 2009, il sovraccarico di lavoro e le difficili condizioni di reperibilità hanno creato un ambiente lavorativo estremamente stressogeno.
Considerando le condizioni lavorative e la carenza di organico, la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare se queste circostanze avessero inciso sulla decisione del dirigente di lasciare l’incarico e rimanere solo all’Università.
Avv. Emanuela Foligno





