Confermato il principio secondo cui, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la ripartizione della responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo dev’essere di regola in misura paritaria (Corte di Cassazione, III civile, 7 novembre 2024, n. 28642).
Il caso
La paziente cita in giudizio due Medici e la Clinica Sacli per il risarcimento del danno patito a seguito di un intervento di isterectomia con annessiectomia.
Si accertava che, a seguito dell’intervento eseguito dal dott. M., si determinava l’apertura di una fistola vescico-vaginale, causa di copiose perdite di urina, il che rendeva necessari due interventi riparatori eseguiti dal dottor C.
La paziente contesta al dott. M. di averle provocato la fistola, la perforazione dell’ansa intestinale e di aver effettuato l’asportazione di tutti gli annessi uterini senza che ve ne fosse alcuna necessità, provocandole una menopausa precoce. Addebita al dottor C. di aver male eseguito l’intervento riparatore, tanto che era stato necessario un secondo intervento, e di aver operato senza procedere attraverso l’incisione chirurgica già eseguita dal collega, ma praticando un altro taglio dal quale residuava una cicatrice molto più evidente.
Il Tribunale di Roma accerta la responsabilità del dottor M., esclude quella del dottor C. e condannava in solido il primo e la Clinica al risarcimento dei danni nella misura di 58.280 euro. Inoltre rigetta la domanda di rivalsa della Sacli nei confronti del dottore in quanto la clinica era responsabile in solido e avrebbe potuto esercitare nei confronti di quest’ultimo non la rivalsa ma l’azione di regresso in presenza dei presupposti.
La Corte d’appello di Roma conferma la responsabilità del dottor M. nell’aver provocato l’apertura della fistola, rendendo necessario l’intervento riparatore del dottor C. con necessità di effettuare una nuova incisione sulla paziente, e nell’aver asportato senza che ve ne fosse alcuna necessità l’intero apparato genitale della donna, ancora in età fertile, causandole una menopausa precoce. Accoglie il gravame del medico inerente la operatività della garanzia assicurativa, escludendo che la polizza potesse ritenersi a secondo rischio.
L’intervento della Cassazione
L’assicurazione si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando l’omessa pronuncia sulla eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell’articolo 1892 c.c.
La doglianza è fondata: nella sentenza di appello manca ogni riferimento all’eccezione di inoperatività della polizza per mancato rispetto degli obblighi di informazione dal cliente alla compagnia di assicurazioni, pur riproposta in appello dall’assicurazione ricorrente, né la si può ritenere implicitamente rigettata sulla base del complesso della motivazione, che tocca tutt’altri punti.
Ripartizione della responsabilità per danni tra struttura sanitaria e medico
La compagnia lamenta anche il passaggio della sentenza in cui, nella graduazione interna delle colpe, ha attribuito al medico l’intera responsabilità del sinistro pur non ricorrendo un’ipotesi di inescusabile, straordinaria ed imprevedibile devianza del sanitario dal programma di cura condiviso con l’ente ospedaliero. Anche questa doglianza è fondata.
Nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo dev’essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cc, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all’utilizzazione di terzi per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987).
La responsabilità del medico assorbente
Vi è deroga a questa regola solo nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, cioè riguardane un comportamento fuori dall’ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria.
L’attuale assetto giurisprudenziale stabilisce che, in assenza di una prova dal contenuto ben specifico gravante sulla struttura sanitaria, in ordine all’assorbente responsabilità del medico intesa non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione gli artt. 1298 secondo comma e 2055 terzo comma c.c.
La Corte di appello non ha accertato l’esistenza, o meno, di un tale tipo di comportamento anomalo in capo al medico, unica possibile giustificazione per un esercizio della rivalsa oltre il limite del 50%, ma si è limitata a constatare da un lato l’esistenza e la gravità dell’errore medico, e dall’altro l’assenza di ogni il deficit organizzativo avente un concorso causale nel danno da parte della struttura.
Questa valutazione non è stata compiuta in maniera completa dai Giudici di appello e la decisione viene cassata con rinvio.
Avv. Emanuela Foligno






