In caso di affidamento condiviso del figlio, rilevano le dichiarazioni del minore di non voler frequentare il genitore, accertate in seguito all’istruttoria svolta e mediante l’ascolto da parte del giudice
Con l’ordinanza n. 27207/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal padre di una minore, che aveva opposto il suo rifiuto a incrementare il numero di incontri con l’uomo, a seguito della separazione dei genitori in regime di affidamento condiviso.
Il tribunale di Torino aveva disposto la sospensione degli incontri, in accoglimento peraltro anche della richiesta della madre, che aveva accusato l’ex compagno di abusi sessuali nei confronti della ragazza.
In seguito al ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, il tribunale aveva emesso un decreto di conferma delle condizioni già stabilite, precisando, in tale sede, che lo stato di malessere della figlia dipendeva dal fatto di essere stata esposta per anni ai contrasti tra i genitori.
La stessa ragazza, in audizione, aveva affermato di non voler incrementare gli incontri con il padre per scelta personale e non perché influenzata dalla madre, comunque giudicata idonea a svolgere la funzione genitoriale.
Il padre, tuttavia, aveva proposto reclamo, sostenendo che la scelta della minore fosse frutto di comportamenti della moglie volti ad ostacolarlo e a denigrarlo agli occhi della figlia.
A fronte del respingimento dell’istanza da parte della Corte di appello, l’uomo aveva deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione lamentando, in particolare, che i giudici avessero omesso di adottare le misure di cui all’art. 709 ter del c.p.c. in materia di soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni. Inoltre, eccepiva l’infondatezza della denuncia di molestie.
Gli Ermellini, però, hanno ritenuto infondati i motivi di ricorso. Dalla CTU, infatti, era emerso che la volontà della minore fosse davvero libera e non condizionata da un plagio della madre. La Corte aveva poi rilevato che le denunce di quest’ultima non erano frutto di un intento calunnioso.
Secondo la Cassazione, non veniva inoltre in alcun modo compromesso il diritto alla genitorialità del padre, in quanto i giudici di merito avevano mantenuto invariato il regime di affidamento condiviso.
Infine, circa le modalità di ascolto della figlia all’epoca minore – che sarebbe stato svolto direttamente dal giudice senza l’ausilio di un professionista specializzato – i Giudici del Palazzaccio, ribadendo quanto già espresso dal giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito che, in sede di ascolto del minore, il giudice gode, di fatto, di ampio margine discrezionale, non soggetto a controllo di legittimità
La redazione giuridica
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