Il proprietario del cane non risponde dei danni cagionati ad un terzo sconosciuto, aggredito dal proprio animale dopo che si era introdotto in maniera del tutto improvvisa e repentina nella sua auto

Un uomo aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subìto per essere stato aggredito dal cane di proprietà del convenuto; danno che aveva quantificato nella somma di 49.024,30 euro, al netto di quanto già ricevuto in sede penale pari ad euro 20.000,00.

Costituitosi in giudizio, il proprietario del cane aveva eccepito che l’aggressione era stata causata dal comportamento imprudente e negligente del danneggiato che, durante una battuta di caccia al cinghiale, a seguito di un improvviso temporale, si era rifugiato nella sua auto, entrando dal portellone posteriore adibito a gabbia per cani. Aveva pertanto, chiesto che fosse accertata l’esclusiva ovvero prevalente responsabilità di parte attrice e dichiarata congrua l’offerta di 20.000,00 euro.

Da quanto accertato, l’auto del convenuto era un fuoristrada, all’interno vi era una grata che separava la parte posteriore dai sedili anteriori.

Il cane era agganciato con il guinzaglio alla grata che separava la parte posteriore dai due sedili anteriori, ma anche se fosse stato libero, era nell’auto del suo padrone, nella parte posteriore, adibita al trasporto dei cani (perchè c’era la grata).

La condotta imprudente del danneggiato

Effettivamente, il danneggiato aveva tenuto un comportamento imprudente, introducendosi in un’auto di cui non conosceva nè il proprietario, nè tantomeno il cane di proprietà del medesimo. Invero, il cane era rimasto tranquillo sino a che lo “sconosciuto” cacciatore non fosse salito sull’auto, e lo aveva poi aggredito, percependo quasi una invasione del proprio territorio.

A tal proposito, il Tribunale di Siena ha affermato che “è vero che il proprietario del cane risponde a titolo di responsabilità oggettiva, in virtù del solo nesso di causalità tra l’azione dell’animale e l’evento dannoso, ma, nel caso di specie, più che un concorso colposo di parte attrice era configurabile una ipotesi di caso fortuito, rilevabile d’ufficio”.

Come è noto, la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all’art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un’attività – commissiva od omissiva – ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l’animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del convenuto – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purchè avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. (Nella specie, la Suprema Corte aveva confermato la sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un’amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l’invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto che la danneggiata conosceva l’animale fin da cucciolo, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/05/2016).

Il caso fortuito

Si è anche detto che in tema di danni cagionati da animali, la ricorrenza del caso fortuito, quale causa di esclusione della responsabilità del proprietario, attiene al profilo probatorio, sicchè, non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio, è rilevabile d’ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 12392 del 16/06/2016).

Ebbene, nel caso in esame, il proprietario del cane era sul sedile di guida e non poteva certo immaginare che persona da lui non conosciuta si introducesse repentinamente nella propria auto.

È proprio questo il caso – ha affermato il Tribunale di Siena (sentenza n. 1218/2018) – in cui il comportamento del danneggiato ha il carattere dell’imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità e vale quindi ad escludere ogni responsabilità per eventuali danni cagionati dal proprio animale. Per queste ragioni la domanda è stata rigettata.

Avv. Sabrina Caporale

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