Per l’intervento di distacco della retina occhio dx, al paziente viene inoculata l’anestesia locale con gocce oculari che gli provoca perdita dei sensi e svenimento (Corte d’Appello di Catanzaro, Sez. III, sentenza n. 1052/2020 del 15 luglio 2020)
Il paziente veniva ricoverato in Ospedale per essere sottoposto a intervento di distacco della retina all’occhio dx. Il giorno stabilito per l’intervento, il paziente, affetto da diabete, veniva tenuto a digiuno, ma per una serie di vicissitudini veniva condotto in sala preoperatoria solamente alle ore 17,00. Al momento dell’inoculazione dell’anestesia locale con gocce oculari cadeva dallo sgabello su cui era seduto, riportando un trauma contusivo alla spalla destra con marcata limitazione funzionale, che lo costringeva ad assentarsi dal lavoro.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda riconoscendo un profilo di responsabilità in capo alla Struttura poiché “in condizioni di scarsa capacità cognitiva e motoria” ed “in procinto di essere sottoposto ad anestesia seduto su una sedia senza adeguate protezioni”, fosse stato lasciato da solo col Chirurgo, così cadendo a terra “.
La CTU accertava postumi permanenti nella misura del 4%, nonché una invalidità temporanea assoluta di 5 giorni e parziale al 50% di 35 giorni.
Nel liquidare il danno il Giudice utilizzava le tabelle milanesi, ma, in ragione del fatto che il calcolo così effettuato restava superiore alla somma richiesta dall’attore, determinava la somma dovuta in quella oggetto di domanda, su cui riconosceva anche gli interessi graduali.
La decisione viene impugnata dalla Struttura.
La Corte osserva che il primo Giudice ha censurato la mancata assistenza ad un paziente che, per le sue patologie e per la condizione di digiuno, si trovava in quella condizione di ridotta capacità motoria che esigeva particolare attenzione.
Le condizioni del paziente descritte dal Giudice di primo grado possono essere lette sia in senso ampio, che ristretto.
Tuttavia sotto tale profilo, il paziente non ha provato che la caduta sia riconducibile alla crisi ipoglicemica, né, tanto meno, ha provato di essere rimasto a digiuno per l’intera giornata, anzi -come affermato dallo stesso- dalla sera precedente, non essendogli stata somministrata la colazione del mattino.
Sicchè, il totale digiuno per l’intera giornata si pone -secondo il paziente-, come causa della crisi ipoglicemica intervenuta, causa favorita dalla mancanza di personale che lo assistesse nell’attimo stesso in cui la crisi interveniva.
Dagli atti di primo grado emerge un riscontro testimoniale sulla somministrazione al paziente, la mattina del 22 maggio 2006, della colazione, essendo stato mantenuto il digiuno solo fino al momento dei prelievi per le analisi di laboratorio.
Di tale analisi v’è peraltro il riscontro sull’esito della glicemia, che mostra un valore (107 ml) nella norma .
Altro dosaggio della glicemia veniva ripetuto circa mezz’ora prima dell’intervento e dava esiti, non bassi, ma nella norma (102 ml).
Ed ancora, il paziente non presentava sintomi di crisi ipoglicemica, difatti come precisato dal CTU “ in letteratura la perdita di coscienza si associa allo stadio più spinto della crisi, cui fanno da prodromo altri segnali, quali i tremori, il pallore, la sudorazione, la stanchezza, cui seguono lo stato confusionale, la nausea, la visione annebbiata, per arrivare poi alla perdita di coscienza e alle convulsioni”.
Al paziente, quindi, in assenza di sintomi ipoglicemici, veniva praticata la instillazione oculare di un anestetico, ed in tale frangente si accasciava improvvisamente al suolo.
Le persone intervenute a soccorrerlo, non hanno praticato la terapia relativa alla condizione di ipoglicemia, ma una generica terapia infusionale di sostegno della pressione arteriosa, scesa nel valore massimo a 100 e risalita già nei primi 10 minuti, per come annotato in cartella, ove si parla di semplice “crisi vagale”.
Ne deriva che la condizione di diabetico risulta essere stata seguita e monitorata, e che lo svenimento non risulta legato ad una crisi ipoglicemica, bensì a crisi “vagale” non riferibile ad un comportamento negligente né della Struttura, né del Sanitario.
Per tali ragioni non si può discorrere di omessa diligenza per mancata assistenza ad un paziente di ridotta capacità cognitiva e motoria, e su tale aspetto non viene quindi condiviso il ragionamento svolto dal primo Giudice.
Inoltre, evidenzia la Corte, è difficile ipotizzare che se vi fosse stato qualcuno con il chirurgo per ciò solo si sarebbe evitato che il paziente cadesse dalla sedia, considerando sia la condizione di normalità fino a quel momento, la levità della pratica anestesiologica che si stava praticando, la repentinità dell’accaduto e, la difficoltà di sostenere comunque la caduta del paziente, affetto da obesità e con un peso superiore ai 130 chilogrammi.
La Corte d’Appello, alla luce dei principi governanti la materia in punto di nesso causale, ritiene errata la conclusione del Giudice di primo grado che ha addebitato alla Struttura la responsabilità del danno, poiché la causa della caduta, indicata in una crisi ipoglicemica, risulta invece riconducibile a crisi vagale, di natura ignota, imprevista e non prevedibile .
Anche la CTU ha solo rimarcato la esistenza del nesso causale tra la caduta e la contusione alla spalla, ma non ha vagliato le ragioni della caduta.
La causa dello svenimento del paziente è dunque ignota.
La causa ignota gioca il suo ruolo in termini di rilevanza scientifica nei limiti e nei termini in cui influisca, per affermarlo o negarlo secondo il principio del più probabile che non, sotto il profilo oggettivo, sul nesso causale.
Ovverosia, se da quella condotta o da quell’evento naturalistico è scientificamente improbabile che derivi quel danno, tale conclusione non può invertirsi solo perché non è dimostrata la causa ignota, poiché non è questo che il nesso di causalità giuridica comporta.
In base a tale principio, una volta dimostrato il nesso materiale, a livello di probabilità o di elevata possibilità, tra una determinata condotta ed un determinato danno (e dunque, sotto il profilo scientifico, la discendenza materiale di un fatto dall’altro), ciò basterà a configurare la responsabilità della Struttura, in base appunto al più probabile che non.
Invece, la responsabilità non può essere individuata se il fatto non abbia la idoneità obiettiva a produrre quel danno, sì che la causa ignota, incidendo su tale rapporto, nega il nesso causale.
Ebbene, è da ritenersi accertato che la Struttura somministrava la prima colazione al paziente e che eseguiva al paziente i dosaggi per la glicemia nel corso della giornata.
Inoltre, l‘anestesia locale inoculata attraverso gocce oculari è del tutto inidonea a provocare la perdita di coscienza.
Il verificarsi della crisi vagale è derivato da causa ignota , cosicchè il legame con la condotta addebitata alla struttura resta non dimostrato, nemmeno in base al criterio del “più probabile che non”.
In conclusione, la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal paziente e lo condanna alla restituzione delle somme incamerate, pagate Struttura in esecuzione della sentenza impugnata di primo grado.
Il paziente viene altresì condannato al pagamento delle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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