Apre la portiera e provoca la caduta della moto in transito

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Apertura della portiera del veicolo provoca la caduta della moto

Apertura della portiera provoca la caduta della motocicletta in transito (Cass. pen., sez. IV, dep. 21 settembre 2022, n. 34925).

Apertura della portiera dell’automobile provoca la caduta della moto in transito e il decesso del passeggero.

La disattenzione nell’apertura della portiera fa cadere la motocicletta e provoca il decesso del passeggero: è omicidio colposo per il conducente dell’automobile.

Accertata l’imprudenza compiuta dall’automobilista che dopo avere parcheggiato l’automobile procedeva all’apertura della portiera lato guida, senza essersi però assicurato di avere la carreggiata libera.

Corretta la decisione dei Giudici d’Appello sulla sussistenza del reato di omicidio colposo per l’automobilista.

La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania del 29 gennaio 2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui la conducente dell’autoveicolo era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci e giorni venti di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili in relazione al reato di cui all’art. 589 c.p., comma 2, perché, dopo aver parcheggiato la propria autovettura (…) procedeva all’apertura della portiera  senza essersi assicurata che ciò non costituisse pericolo per gli altri utenti della strada, cagionando per colpa generica e per inosservanza delle norme sulle circolazione stradale la morte di un uomo che si trovava a bordo del motociclo Honda SH 300 che urtava contro lo sportello dell’autovettura aperto repentinamente.

Il G.U.P. aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il sinistro e la morte del passeggero che indossava regolarmente il casco al momento del sinistro.

Al momento dell’apertura della portiera verso la strada, la ricorrente non aveva adeguatamente vigilato sul sopraggiungere di mezzi che, per effetto di tale apertura, avrebbero potuto ricevere ostacolo o danno, condotta specificamente prevista dall’art. 157 C.d.S., commi 7 e 8, che sancisce “il divieto di aprire le porte di un veicolo o di discendere dallo stesso senza essersi assicurato che ciò non costituisca un pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.

Per i Giudici d’Appello non vi sono dubbi: «la violazione della disposizione» fissata dal Codice della strada «è desumibile dall’obbligo del conducente di un veicolo fermo di assicurarsi, prima di aprire lo sportello, mediante l’osservazione degli specchi retrovisori o in altro modo, della possibilità di compiere liberamente la manovra». Pertanto, «è ascrivibile a colpa esclusiva dell’automobilista l’infortunio verificatosi» e causato dal non avere lei «prestato la dovuta attenzione ai veicoli che stavano sopraggiungendo».

Difatti, se prima dell’apertura della portiera la donna avesse controllato il sopraggiungere di altri veicoli sulla carreggiata, l’urto con il motociclo non si sarebbe verificato.

Per maggiore chiarezza, poi, i giudici precisano che «per il conducente di un mezzo che transita su una carreggiata è altamente imprevedibile l’apertura della portiera da parte di un veicolo in sosta a lato carreggiata. Al contrario, non può assolutamente ritenersi imprevedibile il transito di veicoli sulla carreggiata, per cui il conducente in sosta che intende aprire lo sportello per uscire dal veicolo, deve controllare, prima di compiere tale operazione, che nessun veicolo sopraggiunga sulla carreggiata, al fine di compiere tale manovra in completa sicurezza».

Gli Ermellini ribadiscono che «è responsabile del reato di lesioni personali colpose colui che apra lo sportello di una vettura senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli che sopraggiungono.

Al motociclo che, nel sorpassare l’automobile ferma a lato della strada, e che procede accostato al margine destro, non può essere attribuita alcuna colpa, perché non è normalmente prevedibile la gravissima imprudenza relativa alla apertura di uno sportello effettuato senza il preventivo accertamento della possibilità di farlo liberamente.

Avv. Emanuela Foligno

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