L’aumento dei massimali assicurativi nei contratti RCA si applica anche ai contratti in essere, così ha chiarito la Suprema Corte di Giustizia Europea. (Corte di Giustizia UE, Sez. II, 21/12/2021, n.428)

L’aumento dei massimali assicurativi: la questione di rinvio alla Corte di Giustizia riguarda l’applicazione retroattiva ai contratti in essere e la tutela del principio dell’affidamento.

Poiché i contratti di assicurazione sono anzitutto contratti aleatori, caratterizzati dal fatto che la prestazione di una delle parti dipende da un evento incerto, che può verificarsi o meno durante la vigenza del contratto, i loro effetti giuridici perdurano fino al termine di tale vigenza. Pertanto, i rapporti giuridici creati da siffatti contratti non si esauriscono al momento della loro stipulazione. Tale momento segna solo l’inizio dell’esecuzione del contratto, che, nel caso della prestazione dell’assicurato, è spesso scaglionata nel tempo e, per quanto riguarda la prestazione dell’assicuratore, non è neppure essa immediata, poiché consiste nel risarcire le persone che abbiano subito un danno, laddove nel corso del contratto si verifichi un sinistro assicurato.

Con la questione pregiudiziale il Giudice del rinvio chiede, in sintesi, se l’articolo 1, paragrafo 2, della seconda Direttiva 84/5 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri che si erano avvalsi della facoltà, prevista da tale disposizione, di stabilire un periodo transitorio erano tenuti a esigere che, a partire dall’11 dicembre 2009, gli importi minimi di garanzia previsti nei contratti di assicurazione autoveicoli stipulati prima di tale data, ma ancora in vigore a detta data, fossero conformi a quanto stabilito dal quarto comma di tale articolo 1, paragrafo 2.

Spetta alla Corte europea fornire al Giudice nazionale una risposta che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito.

La Corte di Giustizia ha il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai Giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici.

Dalle informazioni fornite dal Giudice del rinvio risulta che la Repubblica di Polonia si è avvalsa della facoltà di stabilire un periodo transitorio, prevista all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della seconda direttiva 84/5 e all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/103. In questo contesto, la legge del 24 maggio 2007 prevede che l’obbligo di procedere all’aumento di cui al punto 26 della presente sentenza riguardi i contratti di assicurazione autoveicoli stipulati tra l’11 dicembre 2009 e il 10 giugno 2012, con esclusione, dunque, dei contratti stipulati prima dell’11 dicembre 2009 e che erano ancora in vigore dopo quest’ultima data.

Ebbene, in linea di principio viene ricordato che una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce. Sebbene essa non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma, nonché alle situazioni giuridiche nuove.

Al fine di verificare l’applicabilità ratione temporis di una nuova norma dell’Unione a una situazione sorta in vigenza della precedente norma che essa sostituisce, occorre determinare se tale situazione abbia esaurito i suoi effetti prima dell’entrata in vigore della nuova norma, nel qual caso essa dovrebbe essere qualificata come situazione acquisita anteriormente a detta entrata in vigore, oppure se tale situazione continui a produrre i suoi effetti dopo detta entrata in vigore.

Ciò detto, per rispondere al quesito inerente l’aumento dei massimali assicurativi, è necessario -sottolinea la Corte- determinare se la situazione in cui un contratto di assicurazione autoveicoli è stato stipulato prima dell’11 dicembre 2009, ma era ancora in vigore a tale data, costituisca una situazione acquisita anteriormente a detta data, alla quale l’obbligo menzionato al punto 26 della presente sentenza potrebbe, quindi, applicarsi retroattivamente solo laddove, da un lato, la seconda direttiva 84/5 e la direttiva 2009/103 abbiano chiaramente disposto in questo senso e, dall’altro, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento siano, di fatto, rispettati, oppure se si tratti, al contrario, di una situazione sorta prima della medesima data, ma i cui effetti futuri siano disciplinati dall’articolo 1, paragrafo 2, quarto comma, della seconda direttiva 84/5 e dall’articolo 9, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2009/103 a decorrere dall’11 dicembre 2009, in conformità al principio secondo il quale le nuove norme si applicano immediatamente alle situazioni in corso.

Sul punto, per analogia, la Corte di Giustizia già da tempo ha dichiarato che la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato non esaurisce i propri effetti giuridici alla data della firma di quest’ultimo, ma continua a produrre regolarmente i suoi effetti per tutta la durata di tale contratto, e che, di conseguenza, non si può ritenere che l’applicazione di una norma nuova, dall’entrata in vigore di quest’ultima, ad un contratto di lavoro stipulato anteriormente a tale entrata in vigore, incida su una situazione acquisita anteriormente a detta entrata in vigore.

Lo stesso vale per le situazioni in cui un contratto di assicurazione autoveicoli sia stato stipulato prima dell’11 dicembre 2009 e fosse ancora in vigore a tale data.

I contratti di assicurazione sono, come noto, contratti aleatori, ovverosia caratterizzati dal fatto che la prestazione di una delle parti dipende da un evento incerto, che può verificarsi o meno durante la vigenza del contratto, i cui effetti giuridici perdurano fino al termine di tale vigenza.

Conseguentemente, i rapporti giuridici creati da siffatti contratti non si esauriscono al momento della loro stipulazione. Tale momento segna solo l’inizio dell’esecuzione del contratto, che, nel caso della prestazione dell’assicurato, è spesso scaglionata nel tempo e, per quanto riguarda la prestazione dell’assicuratore, non è neppure essa immediata, poiché consiste nel risarcire le persone che abbiano subito un danno, laddove nel corso del contratto si verifichi un sinistro assicurato.

Le disposizioni che impongono agli Stati membri di aumentare gli importi minimi di garanzia dell’assicurazione autoveicoli, non escludono da tale aumento gli importi di garanzia come previsti in questi contratti. La data di stipulazione del contratto di assicurazione non costituisce, dunque, un elemento determinante a tal riguardo.

Dalla formulazione delle disposizioni citate non risulta, quindi, che il legislatore dell’Unione abbia inteso derogare al principio dell’applicazione immediata delle nuove norme alle situazioni in corso.

Sicchè l’aumento dei massimali assicurativi nei contratti di RCA si applica anche ai contratti già in essere e originariamente negoziati a condizioni differenti.

Pacifica, pertanto, l’efficacia retroattiva ai contratti in essere dell’ aumento dei massimali assicurativi, il governo tedesco svolge una significativa osservazione circa il principio dell’affidamento dell’assicurato sulle condizioni contrattuali originariamente negoziate.

La Corte Europea sottolinea, da un lato, che non si può sostenere che la norma stabilita dall’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5 e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 mancasse di chiarezza, di precisione o di prevedibilità nei suoi effetti. D’altro lato, occorre ricordare che l’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della disciplina anteriore.

Ed ancora, altro punto dolente circa l’aumento dei massimali assicurativi riguarda il principio di irretroattività della legge. Non osta all’applicazione dei nuovi importi minimi di copertura ai contratti di assicurazione autoveicoli stipulati prima dell’11 dicembre 2009 e che erano ancora in vigore a tale data, allorché tali importi e gli eventuali nuovi premi ad essi corrispondenti siano applicabili, conformemente al principio di applicazione immediata, solo al periodo che decorre dall’11 dicembre 2009.

Conclusivamente, sempre riguardo l’aumento dei massimali assicurativi, la Suprema Corte di Giustizia europea dichiara che l’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5 e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 devono essere interpretati nel senso che: “gli Stati membri che si erano avvalsi della facoltà, prevista da tali disposizioni, di stabilire un periodo transitorio erano tenuti a esigere che, a partire dall’11 dicembre 2009, gli importi minimi di garanzia previsti nei contratti di assicurazione autoveicoli stipulati prima di tale data, ma che erano ancora in vigore a detta data, fossero conformi alla norma di cui al quarto comma di tali disposizioni.”

Ciò significa che in tutta l’Europa, conformemente, l’aumento dei massimali assicurativi vada applicato retroattivamente ai contratti già in essere, poiché non sussiste violazione dell’affidamento dei contraenti, né violazione del principio di irretroattività.

La redazione giuridica

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