Auto danneggiata all’interno di un parcheggio e videosorveglianza

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Auto danneggiata all'interno di un parcheggio e videosorveglianza

Auto danneggiata nel parcheggio (TAR Sicilia, sez. I, sent., 22 dicembre 2022, n. 3376).

Auto danneggiata all’interno del parcheggio e immagini di videosorveglianza.

Il TAR Catania si è pronunciato sul ricorso di un cittadino che chiedeva l’accesso alle immagini di videosorveglianza del parcheggio per individuare il responsabile dei danni provocati al proprio veicolo.

Il Tribunale amministrativo respinge il ricorso affermando che “ove l’istanza stessa non sia finalizzata all’ostensione di un documento/atto già esistente e nel possesso del soggetto intimato, bensì ad ottenere una informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) occorso, essa non ha ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso”.

Tale decisione sta a significare che il diritto di accesso agli atti garantito dalla legge (241/90), non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, atteso che la richiesta non ha ad oggetto un documento già esistente e nel possesso del soggetto intimato ma è finalizzata a promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste.

Non si condivide quanto deciso dall’Organo Amministrativo; le riprese video di un parcheggio sottoposto –appunto- a videosorveglianza, sono “documenti già esistenti e nel possesso del gestore della sorveglianza”.

Non si comprende, quindi, perché si discorra di “formazione di nuovi documenti” e perché, soprattutto, si ritenga una videoripresa estranea al concetto di “documento” di cui discorre la nota legge 241.

La vicenda: il danneggiato chiedeva l’accesso alle immagini del 20 giugno 2022 fascia oraria delle 8.30 alle 12.00 riprese dell’impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale catanese in quanto la propria autovettura aveva subito danni da parte di ignoti.

L’Azienda Sanitaria rigettava l’istanza con la seguente motivazione: “l’accesso alle immagini della videosorveglianza in uso a questa struttura pubblica è consentito all’Autorità Giudiziaria e/o alle Forze dell’Ordine. Si rileva, altresì, che l’art. 22 della L.241/90, citato a sostegno della superiore richiesta, rientra nell’ambito dell’accesso documentale”.

Il danneggiato si rivolge al TAR sostenendo, in particolare,  che l’amministrazione avrebbe errato sia a ritenere che l’accesso alle immagini di videosorveglianza sia consentito solo alle Forze dell’Ordine o all’Autorità Giudiziaria, sia a ritenere le immagini di videosorveglianza non rientranti tra i documenti amministrativi, dato che l’art. 22 della legge n. 241/1990 ricomprende tra i documenti amministrativi “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti…”.

L’art. 22 della legge n. 2411/1990 dopo aver fornito al comma 1° lett. d) la definizione di documento amministrativo (“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”, dispone al successivo comma 4° che “ Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”.

Nel caso in esame, evidenzia il TAR, è dirimente la circostanza che l’istanza del ricorrente non è finalizzata all’ostensione di un documento/atto già esistente e nel possesso dell’Azienda intimata, bensì ad ottenere una informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) occorso il 20 giugno 2022 in prossimità dell’ambulatorio vaccinale.

L’istanza, quindi, non avendo ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 4° cit., viene respinta dal TAR.

Suscita molte perplessità, come già detto, la decisione qui a commento in quanto i “filmati” richiesti sono specifici ed esistenti, che ha erroneamente applicato il IV comma dell’art. 22 della legge 241/90.

Avv. Emanuela Foligno

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