Automobile investe il ciclista, è responsabilità di entrambi

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Il ciclista viene investito da dietro mentre era in sella alla propria bicicletta. Come vittima dell’investimento cita a giudizio conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice del veicolo Opel per aver riportato gravissimi danni alla persona e al mezzo, in ordine ai quali chiede il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale rileva che dalle risultanze istruttorie emergeva sia che la bicicletta avesse attraversato la carreggiata senza porre attenzione a vetture che potessero provenire dalla sua destra, sia che il conducente della Opel avesse omesso di adottare le dovute cautele avendo dichiarato di aver visto il ciclista prima del sinistro. Quindi i giudici dichiarano la responsabilità concorrente di entrambi nella causazione del sinistro, ponendo a carico del ciclista un coefficiente di responsabilità del 60% e a carico dell’investitore il 40%. Per l’effetto condanna i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ciclista, detratto l’acconto versato da INAIL trattandosi di infortunio in itinere, escludendo sia la personalizzazione sia il risarcimento del danno morale per non avere il ciclista né allegato, né provato, una sofferenza straordinaria che potesse giustificare il risarcimento di un danno non rientrante nelle tabelle.

Il ciclista propone appello chiedendo di accertare una diversa dinamica del sinistro in quanto dalle prove documentali, dalla CTU e dalle dichiarazioni del danneggiante, il primo Giudice avrebbe dovuto desumere l’avvenuto tamponamento da dietro e non anche l’investitura laterale, come invece accertato in primo grado, essendo rimasta del tutto priva di prova la condotta imprudente di esso danneggiato. La Corte d’appello di Milano respinge il gravame principale e la questione arriva in Cassazione.

L’intervento della Cassazione

Il ricorrente sostiene che la corte d’appello non abbia descritto la specifica dinamica del sinistro (posizione di partenza dei veicoli, direzione, collocazione del punto d’urto) ma si sia affidata ad elementi tra loro contraddittori, generici e privi di specifico riferimento agli atti e documenti di causa, finendo per escludere la rilevanza di tutti gli elementi che deponevano nel senso dell’avvenuto tamponamento piuttosto che per lo scontro frontale. Questi sono verbale degli agenti di polizia indicante la collisione tra veicoli marcianti nello stesso senso, sfondamento della parte anteriore destra del parabrezza, presenza di tracce ematiche sul margine destro della carreggiata, presenza della bicicletta e della scarpa del ciclista sulla destra nell’erba accanto al marciapiedi, esclusione da parte del CTU di lesioni “frontali”.

Il motivo è privo di fondamento: la Corte ha solo tratto un argomento di prova dalla dichiarazione dell’altro conducente e non l’ha considerato come confessione pro se. Peraltro, lo ha fatto in modo del tutto aggiuntivo e non decisivo. La violazione dell’art. 2697 c.c. non rispetta le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni”.

Entrambi i conducenti hanno mantenuto una condotta di guida imprudente

Il ricorrente trascura di considerare che la condivisione della sentenza di primo grado, espressa dalla corte territoriale, va letta al lume della riproduzione indiretta del tenore della stessa sentenza di primo grado cui la corte fa riferimento. Il Tribunale infatti argomentava che, dalle risultanze istruttorie allegate, era emerso che entrambi i conducenti avessero mantenuto una condotta di guida imprudente per avere il ciclista attraversato la carreggiata senza controllare se ci fossero vetture provenienti in senso trasversale ed il conducente dell’autovettura omesso di adottare le dovute cautele per ridurre il danno. Ne consegue pertanto che la motivazione, in quanto integrata dal richiamo alla sentenza di primo grado, non poteva ritenersi contraddittoria o apparente anche in relazione alla conferma delle percentuali di responsabilità già decise dal Giudice di prime cure (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26729).

Avv. Emanuela Foligno

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