E’ illegittima la sanzione irrogata per violazione del limite di velocità se il decreto prefettizio non indica il tratto di strada su cui è autorizzata l’installazione dell’autovelox

Con la sentenza n. 20872/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una automobilista che si era vista rigettare l’opposizione alla sanzione che le era stata irrogata per violazione del limite di velocità rilevata a mezzo di apparecchio autovelox su un viale cittadino.

Secondo i Giudici del merito, infatti, il tratto di strada ove era collocato l’apparecchio rilevatore della velocità presentava le caratteristiche della strada urbana di scorrimento, come previste dall’art. 2, comma 3, lett. D, cod. strada, e pertanto era stato legittimamente inserito nel decreto prefettizio emanato ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla I. n. 168 del 2002. 

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, la completa pretermissione della circostanza – evidenziata nell’atto di appello – della mancata indicazione dei tratti del viale in questione aventi le caratteristiche della strada urbana di scorrimento. Lamentava, inoltre, la mancanza di un decreto prefettizio che individuasse come strada urbana di scorrimento il tratto del viale in corrispondenza del quale era stata installata la postazione di controllo a mezzo di autovelox. A suo giudizio, in particolare, il decreto prefettizio con il quale era stata autorizzata l’installazione della postazione di controllo non era conforme alla previsione dell’art. 4 citato, da leggersi alla luce del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2011, n. 1380 secondo cui la classificazione di un tratto di strada richiede una lunghezza ragionevole, tale da rendere riconoscibile all’utente il tipo di strada che sta percorrendo.

Gli Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle doglianze proposte, ritendendole fondate.

Dal Palazzaccio hanno evidenziato come, in tema di classificazione della strada urbana di scorrimento ai fini previsti dall’art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla I. n. 168 del 2002, la giurisprudenza di legittimità abbia affermato da tempo che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, possa includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante il rinvio alla classificazione contenuta nell’art. 2 cod. strada, chiarendo che i requisiti necessari della strada urbana di scorrimento sono – oltre alle carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia – la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta.

La Cassazione ha altresì riaffermato che il provvedimento prefettizio, per espressa previsione di legge, può includere un percorso stradale non solo nella sua interezza ma anche in singoli tratti. Nel caso in esame, proprio in relazione a tale aspetto, il giudice di merito aveva accertato – con giudizio insindacabile in sede di legittimità – la presenza dei requisiti indefettibili della strada urbana di scorrimento; tuttavia, a monte di tale accertamento, la sentenza non chiariva il contenuto del decreto prefettizio avuto riguardo alla effettiva individuazione del tratto del viale sul quale era autorizzata l’installazione dell’autovelox.

La pronuncia riportava che “il tratto con queste caratteristiche non è particolarmente lungo”, e che “però può essere apprezzato come un tratto di strada con differenti caratteristiche dall’utente della strada”, ma si trattava di rilievi che non scioglievano il dubbio relativo al se e al come il decreto prefettizio avesse individuato la porzione del viale, o, invece, si fosse limitato ad indicare il punto nel quale collocare il dispositivo di controllo. Tale carenza risultava dirimente giacché “l’individuazione del tratto di strada – che implica la localizzazione, e quindi l’indicazione dell’inizio e della fine – è il solo modo per consentire il controllo sulla legittimità del provvedimento, nella parte in cui esso è vincolato alla classificazione contenuta nell’art. 2, comma 3, lett. D), cod. strada”.

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