Annullato il verbale di eccesso di velocità rilevato dalla postazione mobile Scout speed con strumento collocato a bordo in quanto l’obbligo di presegnalazione è disposto dall’articolo 142 Cds e, dunque, da una norma di legge che non può essere derogata dal Decreto del Ministero dei Trasporti
Se l’eccesso di velocità viene rilevato dalla postazione mobile attraverso lo Scout speed con ripresa frontale della targa del veicolo la presenza dell’apparecchio deve essere segnalata agli automobilisti come prevede l’art. 142 del Codice della Strada.
Le disposizioni dettate dal Ministero degli Trasporti possono essere applicate per rilevare mancati pagamenti di bollo o dell’assicurazione obbligatoria, ma in ogni caso, non possono derogare alla legge che è fonte sovraordinata.
E’ quanto statuito dal Tribunale di Firenze (Sez. II, Sentenza n. 1286 del 4 giugno 2020) che sottolinea che la pattuglia doveva segnalare agli utenti della strada il rilevamento elettronico della velocità in corso.
La vicenda trae origine dall’impugnazione del verbale per eccesso di velocità comminata ad un’automobilista attraverso il dispositivo Scout Speed che rilevava una velocità di percorrenza di 83 km/h.
L’automobilista impugna il verbale della Polizia Municipale dinnanzi al Giudice di Pace di Fìrenze contestandone la legittimità in quanto la misurazione della velocità veniva fatta a mezzo di apparecchio elettronico collocato sull’ auto-pattuglia.
Secondo l’automobilista il verbale è illegittimo in quanto l’apparecchiatura scout speed effettua una ripresa frontale del veicolo violando la privacy ed escludendo i motoveicoli dal medesimo accertamento perché dotati solo di targa posteriore, e soprattutto per la mancata segnalazione del rilevamento elettronico della velocità.
Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze affermando che l’apparecchio utilizzato veniva omologato dal Ministero dei Trasporti ed aveva regolare taratura e verifiche periodiche.
Secondo il Giudice di Pace, che confermava il verbale e la sanzione di € 278,73, la mancata presegnalazione del dispositivo era giustificata dalla deroga espressamente contenuta nell’art. 3 del Decreto Ministero dei Trasporti n. 260/2014 che dispensa le autorità dalla segnalazione del dispositivo quando la rilevazione avviene in modo dinamico, ovvero siano collocati a bordo della pattuglia.
L’automobilista ricorre in appello dinnanzi al Tribunale di Firenze che accoglie le ragioni di impugnazione.
Preliminarmente il Tribunale osserva che l’apparecchio scout speed rientra nella categoria generale degli “autovelox” con la particolarità che agisce non in postazione fissa, ma dinamica.
Ed evidenzia che l’art. 142, comma VI, del Codice della Strada non lascia spazio a dubbi nel prevedere che gli strumenti di misurazione elettronica della velocità devono essere segnalati e ben visibili attraverso l’utilizzo di cartelli o dispositivi luminosi.
L’obbligo di avvisare gli utenti della strada, specifica il Tribunale, risponde al principio costituzionale di trasparenza e buona fede dell’azione amministrativa in quanto gli automobilisti vanno informati affinché possano meglio adeguare la condotta di guida e avvertiti del possibile accertamento di infrazioni.
L’appostamento in autopattuglia con misurazione elettronica della velocità non segnalato è illecito.
Il Tribunale accoglie quindi l’appello, revoca la sentenza del Giudice di Pace e annulla il verbale della Polizia Municipale di Firenze.
Avv. Emanuela Foligno
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