Si applica anche alle obbligazioni pecuniarie la norma del “Decreto Cura Italia” che esonera da responsabilità il debitore che osserva le misure di contenimento anti-pandemia del lockdown
Deve essere rigettato il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal promissario acquirente dell’immobile in quanto il promittente venditore non può essere considerato inadempiente alla clausola del contratto preliminare atteso che l’inosservanza del termine fissato per la stipula del definitivo è stata determinata dalla necessità di osservare le misure di contenimento (lockdown) dettate dalla pandemia di Covid-19, norme di portata generale che riguardano anche le obbligazioni di carattere pecuniario.
Interessante la vicenda trattata dal Tribunale di Verona (Sez. III, Decreto di rigetto di ricorso per decreto ingiuntivo RG 4617/2020 del 8 luglio 2020 – Giudice Dott. Vaccari) che ha rigettato un Ricorso per decreto ingiuntivo.
Il ricorso proposto si fonda sull’ inadempimento al contratto preliminare da parte del promittente venditore che si obbligava a vendere un immobile ai ricorrenti e a stipulare il relativo contratto definitivo di vendita entro li termine tassativo ed essenziale del 30 aprile 2020.
I ricorrenti hanno dedotto che il promissario venditore, convocato per la stipula dell’atto di compravendita definitivo non si presentava dinnanzi al Notaio inducendo i ricorrenti a recedere dal contratto.
Producono i ricorrenti, a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, una comunicazione del promissario venditore dalla quale emerge che il motivo di mancata presentazione alla stipula del contratto definitivo era l’impossibilità di raggiungere il Comune sede della stipula a causa del lockdown imposto per l’emergenza epidemiologica.
Il Tribunale evidenzia che la predetta giustificazione è fondata considerato che il DPCM del 17 maggio 2020 vietava fino al 2 giugno 2020 gli spostamenti tra Regioni, esclusi gli spostamenti dovuti a ragioni di lavoro, assoluta urgenza o motivi di salute .
Per tali motivi il Tribunale di Verona applica le disposizioni dell’art. 91 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che prevede “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 Codice Civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Tale norma, essendo di portata generale, riguarda anche le obbligazioni di carattere pecuniario.
Non viene considerato, dunque, inadempiente, il promissario venditore che non ha potuto osservare il termine fissato per la stipula del contratto definitivo a causa delle misure di contenimento per la diffusione del Covid-19.
Il ricorso per decreto ingiuntivo viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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