Caso fortuito e comportamento del danneggiato: La Suprema Corte chiarisce quando debba ritenersi integrato il caso fortuito in ambito di responsabilità per custodia.

Caso fortuito e comportamento del danneggiato: chiarito quale sia il limite per ritenere integrato il caso fortuito escludente la responsabilità del custode.

Caso fortuito e comportamento del danneggiato la Cassazione Civile, Sez. III,  sentenza n. 26524 pubblicata il 20/11/2020, ha statuito: “In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.

Per valutare la responsabilità bisogna valutare il caso fortuito e comportamento del danneggiato, oltre a ciò è necessario che la condotta del danneggiato presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità.

Una donna, nel percorrere il vialetto del cimitero, cadeva in conseguenza di un avvallamento e citava il Comune onde ottenere il ristoro delle lesioni fisiche patite.

Entrambi i Giudici di merito rigettavano la domanda rilevando che l’avvallamento/anomalia era facilmente percepibile a causa della dimensione di due metri di lunghezza e venti centimetri di profondità.

La donna ricorre in Cassazione, dove gli Ermellini annullano la sentenza di appello rilevando che “la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata, con il corollario che la caduta di pedone in una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevedibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente)”.

Pregnante, dunque, in materia è la rilevanza causale della condotta del danneggiato che interagisce con il bene oggetto di custodia.

Trattandosi di responsabilità oggettiva, il fortuito è rappresentato dal fatto estraneo alla causalità della cosa, da identificarsi in base alla possibilità astratta di governarla.

Ne consegue che la dimostrazione del caso fortuito non implica che debba essere provata l’osservanza della dovuta diligenza e, dunque, l’assenza di colpa, ma comunque -e sempre- deve essere preso in considerazione anche il comportamento del danneggiato.

E’ il custode del bene che ha l’onere di provare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere ovvero ad elidere il nesso causale.

Il caso fortuito, in altri termini, è coniugato al profilo causale dell’evento, riconducibile non all’intrinseco dinamismo della cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti cagionato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell’inizio del rapporto di custodia.

L’elemento esterno imprevedibile e inevitabile è ciò che demarca il caso fortuito e il comportamento del danneggiato.

Il carattere dell’imprevedibilità del caso fortuito è rilevante al fine di accertare l’eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un’utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode, laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale.

Pertanto, non ricorre il caso fortuito quando la causa che ha provocato il danno lamentato è strutturale ed intrinseca al modo di essere del bene, non già derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili ed eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.

§§

La sentenza qui a commento si pone in contrasto con quanto di recente affermato sempre dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale in tema di risarcimento per danni da cose in custodia, va escluso il nesso causale tra la buca e l’evento dannoso (o comunque il danno) allorché la buca sia ben percepibile come insidia, e quindi non percepita dal danneggiato per “comportamento colposo” dello stesso (Cass. n. 21323/2020).

La rilevanza causale della condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.

Ciò significa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. n. 33724/2019).

In altri termini, più la situazione di potenziale pericolo è palese, più l’utilizzatore deve prestare attenzione e, se del caso, anche astenersi dall’utilizzare la cosa.

In questo senso è del tutto allineato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza nel valutare caso fortuito e comportamento del danneggiato.

La redazione giuridica

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