Accolto il ricorso del legale rappresentante di una ditta edile condannato in sede di merito per l’infortunio occorso a un lavoratore per il cedimento di un tavolato
La Cassazione, con la sentenza n. 9822/2021 si è pronunicta sul ricorso del legale rappresentante di una ditta giudicato responsabile, in sede di merito, del reato di cui all’art. 590 cod. pen. (lesioni personali colpose) e condannato alla pena ritenuta equa per l’infortunio sul lavoro occorso a un operaio che, mentre svolgeva l’attività di lavoro presso un cantiere dell’azienda, cadeva da un’altezza di 2,5 metri per il cedimento di un tavolato. Siffatto tavolato si trovava nella fase dello smontaggio e contestualmente ad essa non era stato installato un ponteggio.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente deduceva vizio della motivazione in relazione ai motivi dedotti con l’atto di appello, essendo mancata l’esplicazione delle ragioni del loro rigetto; l’omessa motivazione ed il travisamento della prova in quanto entrambi i giudici di merito avrebbero omesso di valutare le prove dalle quali discendeva l’imputato avesse fornito i parapetti, nominato un competente preposto, dotato di adeguata formazione, alla cui sola decisione si doveva la eliminazione della cassaforma senza previa installazione dei parapetti; la violazione di legge per non esser stato considerato che, in un modello collaborativo, come definito dalla giurisprudenza di legittimità, il comportamento del lavoratore che violi le disposizioni impartitegli è causa da sola sufficiente dell’evento; vizio della motivazione, in relazione alla mancata spiegazione della omessa considerazione delle prove che avrebbero dimostrato l’esperienza dell’infortunato, la non necessità di transitare sulla cassaforma e le disposizioni dategli.
Gli Ermellini, hanno ritenuto di aderire ai motivi di doglianza.
Appariva effettivamente carente la motivazione, per non esser stata data risposta ai rilievi che l’imputato aveva avanzato con l’atto di appello e che potevano essere potenzialmente decisivi. In particolare, non era manifestamente infondato il rilievo concernente la messa a disposizione nel cantiere di ogni provvidenza necessaria, ed in particolare dei parapetti per circondare le aperture lasciate nei solai, sì che la loro mancata messa in opera era da ricondursi alle figure responsabili della gestione del cantiere (che il ricorrente aveva indicato nel coordinatore per la sicurezza e in un capocantiere).
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