Un ciclista investito aveva chiesto oltre 400.000 euro di risarcimento per le lesioni riportate in seguito all’incidente. Tribunale e Corte d’Appello, però, avevano rigettato la sua domanda, ritenendo insufficiente la prova dell’effettivo incidente e del nesso causale tra l’urto e i danni subiti. La Corte di Cassazione conferma la decisione, sottolineando che la documentazione prodotta e le testimonianze non dimostrano in maniera certa l’accaduto, rendendo inammissibile il ricorso (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 dicembre 2024, n. 34063).
I fatti
Il ciclista investito chiede il ristoro dei danni subiti a causa dell’investimento per oltre 400 mila euro. Sostiene che, mentre viaggiava a bordo della propria bicicletta in località Borgo Faiti (LT) con direzione Terracina– Latina, era stato tamponato da tergo dalla Fiat Caravan, che sopravveniva nella stessa corsia e senso di marcia facendolo rovinare a terra. A seguito dell’urto, era stato trasportato presso l’Ospedale S. Maria Goretti di Latina dove gli erano state riscontrate fratture multiple e rilevanti lesioni, in conseguenza delle quali aveva riportato postumi permanenti valutati nella misura del 50%.
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2077/2019, pur ritenendo il nesso di causalità tra l’evento ed il pregiudizio patito dal ciclista a seguito dell’incidente avvenuto in data 24/10/2008, rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di lite. La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, sia pure integrandone la motivazione, con assorbimento dei motivi di appello principale e con condanna dell’appellante principale alla rifusione delle spese di lite.
Le motivazioni per il rigetto del risarcimento al ciclista investito
La corte di appello ha ritenuto che dalla espletata attività istruttoria non era risultata accertata la storicità del sinistro (e, dunque, che lesioni azionate si erano verificate in occasione di un sinistro stradale riferibile al mezzo assicurato dalla impresa di assicurazione appellante).
In quanto:
- la cartella clinica era muta rispetto alla causa delle lesioni refertate.
- il modulo di constatazione amichevole del sinistro è opponibile all’assicuratore soltanto se redatto dal proprietario del veicolo (che della compagnia è litisconsorte necessario) e comunque non presentava nella specie i requisiti di legge per determinare una presunzione fino a prova contraria in ordine all’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.
- non erano intervenute le forze dell’ordine successivamente al sinistro.
- le due dichiarazioni testimoniali assunte erano tra loro divergenti ed entrambe si ponevano in contrapposizione con la produzione fotografica allegata dallo stesso attore. Per tale ragione la corte ha confermato la sentenza d.g. di primo grado, pur integrandone la motivazione.
Il ricorso in Cassazione
Il ciclista investito sostiene che la corte territoriale, nel caso di specie, ha omesso di pronunciarsi sull’intera domanda, che era stata da lui avanzata con l’atto di appello, concentrandosi solamente, ed in modo errato, su un asserito appello incidentale di controparte che, non doveva nemmeno essere valutato come tale.
La S.C. evidenzia che, ove fosse possibile apprezzare il vizio nel senso di un error iuris nell’applicazione della normativa sulla proposizione quoad contenuto dell’appello incidentale, e, quindi, delle norme del procedimento regolatrici sotto tale profilo della figura dell’appello incidentale, la sorte della censura avanzata sarebbe sempre di inammissibilità, poiché è violato l’art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che, se è vero che non già nel motivo in esame, ma successivamente nel motivo successivo (pag. 16) si localizza la comparsa avversaria nel presente giudizio di legittimità, tuttavia non si riproduce il contenuto cui rinvia la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, poiché detto contenuto neppure viene evocato, l’illustrazione della ragione per cui non vi sarebbe stato appello incidentale risulta del tutto assente e comunque il motivo, dovendo necessariamente criticare la motivazione per relationem risulterebbe del tutto non idoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione.
Il ricorrente non ha indicato specificamente alcun fatto storico
Egualmente anche la comparsa di costituzione in appello non viene integralmente riportata, ma ne viene riprodotto un passo del tutto inidoneo ad escludere che detto appello fosse stato proposto, inerendo alla affermazione che le difese non ampliavano il thema decidendum o incrementavano il valore: orbene, le espressioni in questione comunque avrebbero dovuto essere discusse al lume di quelle poste a base della decisione attraverso la ricordata motivazione per relationem.
Per quanto riguarda l’esame del fatto storico, affinché una simile censura sia rituale deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Con la conseguenza, tra l’altro, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra alcun vizio qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non ha indicato specificamente alcun fatto storico, avente le caratteristiche sopra indicate, del quale sia stato omesso l’esame da parte del Giudice di merito.
Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno






