In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità per guida in stato di ebbrezza, il giudice deve sospendere l’efficacia della sospensione della patente di guida

La vicenda

La Corte d’appello di Napoli aveva integralmente confermato la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva riconosciuto l’imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, condannandolo alla pena di giustizia, sostituita ai sensi dell’art., comma 9-bis del codice della strada, con il lavoro di pubblica utilità, oltre alla confisca dell’automobile, ed alla sospensione della patente per la durata di un anno.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’imputato, mediante il proprio difensore di fiducia. A detta della difesa la pronuncia della corte partenopea era errata nella parte in cui aveva disposto la sospensione della patente di guida e, a sostegno delle proprie ragioni, richiamava un precedente di legittimità (Sez. 4, n. 48330/2017) secondo cui: “in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.

A fronte di tale censura già mossa nel giudizio di secondo grado, il giudice del gravame aveva – a sua detta – fornito una risposta insoddisfacente, in quanto illegittima ed erronea, avendo ritenuto corretta la decisione del primo giudice di sospendere la patente per un anno.

Ed invero, soltanto dopo l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e dopo l’accertamento del suo svolgimento con esito positivo, secondo la corte d’appello, si sarebbe potuto procedere a ridurre la durata della sospensione medesima.

Ma tale ragionamento per la difesa era del tutto illogico, poiché se tanto fosse stato vero l’imputato avrebbe potuto beneficiare del dimezzamento della durata della sospensione della patente solo dopo aver svolto il lavoro di pubblica utilità per nove mesi e diciotto giorni ed all’esito di una udienza fissata dopo la scadenza del predetto termine. Ovvero, dopo aver scontato anche la pena accessoria della sospensione della patente nella sua interezza. A quel punto non avrebbe avuto senso il possibile dimezzamento previsto dalla norma.

Chiedeva pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa sospensione dell’efficacia della sanziona amministrativa della sospensione della patente di guida applicata.

La decisione

Ebbene, il ricorso è stato accolto perché fondato. I giudici della Cassazione hanno ritenuto pertinente il richiamo alla sentenza n. 483330/2017, principio recentemente ribadito dalla Quarta Sezione Penale con la sentenza n. 12262/2018: “in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista – la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotto della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca”.

Non essendosi i giudici di merito attenuti a tale condivisibile principio, la sentenza è stata annullata senza rinvio, come richiesto dal ricorrente, limitatamente all’omessa sospensione dell’efficacia della sospensione della patente di guida (Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, n. 3731/2020).

Avv. Sabrina Caporale

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