Colpito alla testa da una trave di ferro mentre percorre il marciapiede

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La vittima, il 9/12/2008, all’epoca minorenne, mentre camminava sul marciapiede di via Arno in Pozzallo, veniva colpito alla testa da una trave di ferro che era rimbalzata a terra durante i lavori di smontaggio del ponteggio del cantiere edile esistente in loco.

Due anni dopo, il genitore della vittima chiamava innanzi al Tribunale di Modica la società appaltante dei lavori edili, il responsabile della sicurezza e il committente dei lavori, per vederli condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto del suddetto incidente occorso al figlio.

Il Tribunale di Ragusa condannava la sola società appaltante al pagamento della somma di 31.500 euro in favore del ragazzo che, divenuto maggiorenne, impugna la decisione. La Corte di Appello di Catania ha accolto la domanda attorea contro il responsabile della sicurezza, mentre ha confermato il rigetto della stessa nei confronti del committente.

Per quanto riguarda la singolare dinamica del sinistro, la Corte di Appello ha accertato che la carrucola che trasportava la trave di ferro era priva di fermo di sicurezza, idoneo ad evitare l’impatto violento”. La “mantovana” parasassi trasversale era stata già smontata al momento dell’incidente; in quel momento l’area di lavoro era esterna all’impalcatura proprio perché si dovevano smontare i vari pezzi a mezzo di una carrucola. Inoltre detta area di lavoro, diversa da quella occupata dal ponteggio, non era delimitata con ostacoli fisici, né segnalata, ma permetteva l’accesso ai pedoni.

L’intervento della Corte di Cassazione

La S.C. ribadisce le tre fondamentali regole in punto di responsabilità per danni ai terzi procurati nel corso dell’esecuzione di lavori edili conferiti in appalto:

  • l’appaltatore è responsabile in via esclusiva dei danni verso il terzo ogni qual volta questi abbia svolto in piena autonomia la sua attività;
  • rispondono in concorso sia l’appaltatore che il committente nel caso in cui sia dimostrato che il committente si è ingerito con specifiche direttive che hanno limitato, anche se non escluso, l’autonomia dell’appaltatore;
  • risponde soltanto il committente: sia nel caso in cui questi abbia deciso di avvalersi di impresa palesemente inadeguata a svolgere l’attività affidata; sia nel caso in cui si sia ingerito nell’attività dell’appaltatore con direttive così specifiche da escludere l’autonomia dell’appaltatore (rendendolo un nudus minister).

Ciò posto, è corretta l’attribuzione svolta dal Giudice di appello circa la responsabilità anche in capo al responsabile della sicurezza avendo egli svolto funzioni di controllo di sicurezza, che andavano al di là di quelle del mero coordinatore, in quanto, da un lato, per sua stessa ammissione, aveva contribuito a stilare il Piano Operatori di Sicurezza (c.d. P.O.S.) ed il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (c.d. PI.M.U.S.), e, dall’altro, vi erano in atti verbali di controllo stilati nel corso dei lavori che erano stati da lui sottoscritti. Oltre a ciò, la Corte di Appello ha dato atto che egli “non ha provveduto a controllare l’attività molto delicata relativa allo smontaggio del ponteggio, a verificare, cioè, l’adozione delle misure di sicurezza che egli stesso aveva provveduto a stilare” (Cassazione civile, sez. III, 07/05/2024, n.12456).

Esclusa la responsabilità del committente dei lavori

Corretti anche i principi che la Corte di Appello ha applicato riguardo l’esclusione di responsabilità della committente dei lavori. Difatti è stato accertato che al committente non era attribuita la responsabilità di aver affidato i lavori ad una società appaltatrice non idonea; il committente non è risultato essersi ingerito nell’esecuzione dei lavori; il committente ha nominato un Coordinatore della sicurezza, che “collaborava con la società appaltatrice alla redazione di tutte le concrete prescrizioni da adottare, idonee a scongiurare ogni pericolo e, più specificatamente, se adottate, idonee ad evitare l’incidente in quesitone (la recinzione dell’area in modo da impedire il passaggio dei pedoni, la installazione o, comunque, il mantenimento della mantovana, avrebbero di certo impedito il sinistro in questione)”.

Avv. Emanuela Foligno

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