La paziente chiama in causa l’ASL di Frosinone chiedendo il risarcimento dei danni per oltre centomila euro a causa dello stupor del nervo radiale diagnosticatole.
La donna, a seguito di infortunio domestico, si recava al PS dell’ospedale di Cassino dove veniva sottoposta a manovre per la riduzione della lussazione del gomito dx.
A dire della donna, dopo essere stata ricoverata veniva sottoposta a intervento senza la sottoscrizione di consenso informato. Immediatamente dopo essere stata operata continuava ad avvertire dolori molto forti con incapacità di muovere l’avambraccio e la mano dx.
Dopo approfondimenti strumentali le veniva riscontrata “duplice lesione del nervo radiale al di sopra del gomito, ovvero nel punto di infissione delle due fiches prossimali, in particolare in data 16/09/2020 all’attrice veniva diagnostica uno stupor del radiale“. Veniva allora nuovamente sottoposta ad intervento chirurgico, senza che le venisse richiesto il consenso informato, durante tale intervento venivano repertate due lesioni causate dalle fiches precedentemente applicate, seguivano numerose visite mediche di controllo ed esami strumentali (elettromiografie).
Persistendo i dolori, l’attrice si rivolgeva ad uno specialista neurologo che, dopo aver effettuato un’altra elettromiografia, refertava diverse criticità al gomito ed avambraccio, consistenti in gravi deficit funzionali alla mano, polso, gomito e braccio destro.
La Consulenza tecnica di parte
Secondo il CTP della donna: “il danno del nervo era stato prodotto dalla maldestra applicazione delle fiches prossimali che avevano prodotto due differenti lesioni a carico del nervo radiale, alle quali era da attribuire altresì anche il danno motorio all’avanbraccio e alla mano, così come documentato anche da successivi e differenti reperti elettromiografici”.
L’ASL di Frosinone si costituisce in giudizio contestando esclusivamente la quantificazione dei danni e senza nulla eccepire in punto di responsabilità medica.
La CTU medico-legale concludeva per un danno biologico complessivo nella misura del 23%, all’interno della quale veniva assegnata una componente a matrice iatrogena pari al 18%, legata all’attività medica.
Il Giudice fa proprie le conclusioni dell’ausiliario e ritiene accertato il cd. danno iatrogeno differenziale (Tribunale Frosinone, 19/07/2024, n.766).
La quantificazione del danno
La quantificazione di tale danno, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 18442/2023, va compiuta stimando, prima, in punti percentuali l’invalidità complessiva, risultante dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito, e poi quella preesistente all’illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente.
Seguendo tale impostazione, previa applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano anno 2024, attribuendo alla vittima (cha aveva 28 anni al momento dell’intervento) un danno biologico complessivo pari al 23%, risulta dovuto un importo di 82.950 euro.
Viceversa, la stima del danno preesistente, quello da caduta, così come accertato dal CTU, è pari al 5%, pertanto, applicando le tabelle del danno da lieve entità, risulta dovuto un importo pari ad 6.414 euro. Dunque, defalcando il danno preesistente dal danno complessivamente valutato dal CTU, risulta dovuto all’attrice, a titolo di danno biologico iatrogeno differenziale (18%), un importo pari a 76.536 euro, al quale viene aggiunto una I.T.A. di giorni 120 pari a 13.800 euro e I.T.P. al 50% di giorni 150 per un importo di 8.625 euro, nonché, 2.100 euro a titolo di spese mediche, il tutto per un totale complessivo di 101.061 euro.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Avv. Emanuela Foligno





