Contratti a termine prorogati a oltranza: come difendersi?

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La violazione del limite massimo delle proroghe dei contratti a termine può ritenersi sussistente solo ove il lavoratore provi la condotta fraudolenta del datore di lavoro

La Corte d’Appello di Brescia, conformemente a quanto deciso dal giudice di primo grado, aveva respinto la domanda proposta da un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro volta a conseguire la pronuncia di accertamento della irregolarità dei contratti (a termine) di somministrazione di lavoro intercorsi fra le parti – il primo prorogato per sei volte ed il successivo prorogato per quattro volte  – con i provvedimenti consequenziali in tema di riammissione in servizio e di risarcimento del danno.

La causa dei contratti a termine

Da quanto ricostruito il primo contratto di lavoro in somministrazione fu stipulato per “ragioni di carattere produttivo” e il secondo per la necessità di far fronte ai termini di consegna derivanti dall’acquisizione di un ordine “non assorbibile con il normale assetto produttivo”. Al riguardo la corte di merito, facendo richiamo a precedenti arresti giurisprudenziali, aveva ritenuto le causali apposte ai contratti a termine, assistite da un grado sufficiente di specificità.

Quanto alla dedotta illegittimità delle proroghe dei contratti di somministrazione per violazione dei limiti imposti al riguardo dall’art. 42 c.c.n.l. di settore (numero di proroghe non superiore a 6 nell’arco di 36 mesi), i giudici del gravame avevano argomentato affermando che, al fine di provare l’esistenza di un unico contratto, il lavoratore avrebbe dovuto “dedurre e provare l’esistenza di un accordo simulatorio o di un intento fraudolento perseguito dalle parti del contratto di somministrazione”.

La sentenza è stata perciò impugnata con ricorso per Cassazione.

La questione oggetto di delibazione, è stata già vagliata dalla Suprema Corte che, in una precedente controversia del tutto analoga a quella in esame, ha affermato il principio secondo cui “in tema di somministrazione di lavoro, la violazione del limite massimo di sei proroghe nell’arco di trentasei mesi, previsto dall’art. 42 del c.c.n.l. del 2008 per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, può ritenersi sussistente solo ove il lavoratore offra la prova della condotta fraudolenta del datore di lavoro, il quale, attraverso la stipulazione di un successivo contratto di somministrazione senza soluzione di continuità (di per sé non vietata), eluda il divieto di prorogare non più di sei volte il precedente contratto” (Cass., Sezione Lavoro n. 29269 del 16/11/2018)

Ebbene, nel caso di specie, poiché formalmente non risultavano stipulate più di sei proroghe per ciascun contratto di somministrazione e poiché la norma non prevedeva l’intercorrenza di alcun intervallo di tempo tra un contratto di somministrazione e l’altro, la violazione della citata clausola contrattuale collettiva poteva ritenersi configurabile solo ove tale superamento fosse stato attribuibile ad una condotta fraudolenta del datore di lavoro, il quale attraverso la stipulazione di un successivo contratto di somministrazione, senza soluzione di continuità, avesse eluso il divieto di prorogare non più di sei volte il precedente contratto.

La decisione

Detta circostanza, nello specifico, era stata ritenuta insussistente dai giudici della Corte di merito, i quali avevano rimarcato come la società datrice di lavoro avesse allegato prova in ordine alla sussistenza, per ciascun contratto, delle effettive esigenze indicate nelle singole causali e del loro carattere di temporaneità, sì da escludere che “i contratti fossero stati stipulati per esigenze meramente pretestuose, simulate o evanescenti”.

Peraltro, hanno aggiunto gli Ermellini – “l’accertamento della sussistenza della frode alla legge è demandato al giudice di merito e dunque è sindacabile in cassazione solo ove il giudice abbia del tutto omesso di esaminare i fatti dedotti quali espressione di mezzi per eludere la regola della temporaneità, circostanza, per quanto sinora detto, non verificatasi nel caso in esame”.

Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 29/2020).

La redazione giuridica

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