Gli Ermellini si pronunciano in merito agli obblighi del destinario in caso di ricezione di messaggi sulla pec fornendo importanti chiarimenti.
Con la sentenza numero 14675/2018, la Corte di Cassazione ha fatto il punto riguardo al controllo della pec da parte dell’avvocato. In particolare, si è espressa sugli obblighi di quest’ultimo nei casi in cui, ricevendo un messaggio sulla posta certificata, sia impossibilitato a leggerlo perché il computer è in riparazione.
Ricordano i giudici, infatti, che gli avvocati sono personalmente tenuti ad assicurarsi che la propria casella di posta elettronica certificata sia sempre funzionante. Inoltre, sono tenuti al controllo della pec e a verificare le comunicazioni che sono inviate regolarmente al loro indirizzo di riferimento.
Insomma, i legali sono sempre tenuti a presidiare il corretto funzionamento della pec.
In tal senso, la Corte di cassazione ha ribadito quanto segue. Una volta che il sistema di posta elettronica certificata genera le ricevute di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza da parte di quest’ultimo.
Essa si configura come qualcosa di analogo a quello che si ha per le dichiarazioni negoziali in virtù dell’articolo 1335 del codice civile.
Ne consegue, pertanto, che anche quando il proprio computer è in riparazione, l’avvocato è tenuto al controllo della pec. Anche perché, specificano i giudici, non è possibile rimettere “la funzionalità dell’attività del notificante” alla “mera discrezionalità del destinatario”.
Tuttavia, specificano gli Ermellini, esiste la possibilità per l’avvocato di dimostrare il caso fortuito.
Il tutto però, allegando e provando la eventuale sussistenza di malfunzionamenti “del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto”.
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