Chiamato a giudizio è l’Ospedale Cardarelli di Napoli per le asserite omesse/tardive terapie nell’assistenza postparto, che avevano comportato danni cerebrali della neonata.
La vicenda
Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda, condannando la struttura sanitaria al pagamento di oltre 800mila euro. Inoltre condanna le società assicuratrici a manlevare la struttura di quanto corrisposto e dichiarando inoltre il difetto di giurisdizione, in favore del giudice contabile, circa l’azione di rivalsa proposta dalla medesima struttura sanitaria nei confronti dei sanitari.
Disposta nuova CTU medico-legale, la Corte di Napoli rigetta la domanda con compensazione delle spese per il doppio grado.
La motivazione dei giudici di secondo grado
I Giudici di Appello, dopo avere rammentato le conclusioni della CTU di primo grado, evidenziano che il secondo collegio di consulenti, nominato in appello, osservava: “il grave ritardo psico-motorio non può attribuirsi ad un “ipossia cerebrale intrapartum” in quanto non si individua nella documentazione in esame alcuna evidenza di deficiente ossigenatone perinatale… ferma restando la imperdonabile carenza documentale relativa alla gravidanza, che di fatto sottrae ai CTU la conoscenza di eventuali ulteriori problematiche endouterine connesse… l’accreditabile ritardo intrauterino di crescita e la patologia genetica… non possono ricondursi ad un intempestivo intervento ovvero ad un ritardo diagnostico e/o terapeutico dei sanitari al momento del parto e/ o subito dopo di esso”.
La CTU di Appello
Concludono i CTU dell’appello: “non si ravvisano elementi di imperizia od omissioni nell’operato dei sanitari che ebbero in cura la bambina dopo la nascita… A fronte del quadro clinico ed alla sintomatologia post-natale evidenziati nella minore non vi furono omissioni diagnostiche e/o terapeutiche ascrivibili ai sanitari né sono ipotizzabili differenti indirizzi terapeutici in concreto praticabili per prevenire o ridurre i i successivi danni cerebrali riportati dalla minore;… il grave ritardo psicomotorio che presenta la bambina ha avuto causa, secondo la regola della preponderanza dell’evidenza e “più probabile che non” ovvero con probabilità superiore al 50% non da una ipossia intrapartum ma dal ritardo intrauterino di crescita e dalla patologia generica di cui era portatrice.
Accertata l’assenza di elementi probanti un’ipossia cerebrale intrapartum il ritardo intrauterino di crescita e la patologia genetica di cui sopra non possono ricondursi ad un intempestivo intervento ovvero ad un ritardo diagnostico e/o terapeutico dei sanitari al momento del parto e/o subito dopo di esso. Nulla si può concludere in merito all’esistenza di eventuali ulteriori problematiche endouterine in mancanza della documentazione relativa alla gravidanza. Dalla documentazione disponibile non emergono elementi probanti una sofferenza fetale acuta in atto o una lesione ipossica perinatale né si ravvisano concrete ed utili modalità di un più precoce monitoraggio del maggior rischio di emorragia cerebrale cui risultava esposto il feto affetto da ritardo di crescita endouterino. Nessun comportamento diagnostico/terapeutico avrebbe potuto prevenire i danni cerebrali evidenti nel post-natale; non si ravvisano elementi di imperizia od omissioni nell’operato dei sanitari che ebbero in cura la neonata dopo la nascita”.
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 350 cod. proc. civ. Osserva la parte ricorrente che le appellanti principali non hanno provato la tempestività della costituzione in appello entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., avendo depositato l’originale analogico dell’atto di appello, con le ricevute in formato cartaceo della notifica a mezzo pec, ma non la copia digitale corredata dei file ed avendovi provveduto soltanto successivamente al deposito delle seconde memorie conclusionali.
L’intervento della Suprema Corte
La causa approda in Cassazione dove la madre della neonata, tra le numerose censure per quanto qui di interesse, lamenta vizio di motivazione per avere i Giudici di appello omesso di prendere in considerazione le note critiche formulate dalla difesa di essa ricorrente e che, esistendo una precedente CTU contraria a quella disposta in appello, ed esistendo specifiche contestazioni alla Consulenza, il Giudice di appello avrebbe dovuto fornire una motivazione non meramente apparente.
La doglianza è fondata.
La sentenza di appello si fonda sulla CTU disposta in secondo grado, disattendendo la domanda attorea, laddove invece quest’ultima, sulla base della difforme consulenza disposta in primo grado, era stata originariamente accolta.
Ebbene, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più CTU in tempi diversi con risultati difformi, il Giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, però deve dare adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda (difforme) consulenza deve giustificare la propria “preferenza” indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni della prima, a meno che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione.
Dubbi sulla CTU di secondo grado
Dapprima i Giudici di Appello affermano che le valutazioni della CTU di primo grado, “anche alla luce dei successivi ed ultimi approfondimenti sollecitati dai consulenti di parte intervenuti, hanno suggerito una rinnovazione istruttoria attraverso la nomina di un collegio peritale di esperti “. Alla fine dell’excursus motivazionale, dopo avere illustrato il contenuto della consulenza disposta in appello e delle repliche di quest’ultima alle osservazioni dei consulenti di parte, si legge quanto segue: “ciò posto, le risultanze della consulenza tecnica collegiale disposta nel presente grado hanno consentito di chiarire e superare quelle che, a parere di questa Corte, erano le criticità ed i dubbi del primo elaborato peritale, e dunque ritenendone di condividere le conclusioni, deve essere integralmente rivista la decisione impugnata che sulle prime aveva fondato il suo convincimento”.
Tuttavia, criticità ed i dubbi del primo elaborato peritale non risultano indicati, per cui non si comprende perché la CTU disposta in appello abbia consentito di chiarirli e superarli.
Resta così un’apparenza di motivazione circa la preferenza della seconda consulenza rispetto alla prima, non in grado di rendere percepibile sul punto la ratio decidendi. Sul punto la decisione viene cassata con rinvio alla Corte di Napoli (Cassazione civile, sez. III, 04/07/2024, n.18308).
Avv. Emanuela Foligno






