Viene chiamata a giudizio l’ARNAS Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, la ginecologa e l’ostetrica per i danni cerebrali riportati dal neonato in occasione del parto. All’attenzione della Corte di Cassazione ancora la clausola claims made (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 maggio 2024, n. 15216).
La vicenda
Secondo i genitori del neonato, la ginecologa non avrebbe valutato correttamente i tracciati e avrebbe omesso di disporre tempestivamente il parto con taglio cesareo d’urgenza, determinando lo stato di asfissia, causa dei gravi danni cerebrali riportati dal bambino.
Gli attori concludevano una transazione con Unipol e con la dottoressa percependo l’importo di 387.342,68 euro. La sentenza di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere tra la parte attrice, la ginecologa e la Unipol e rigettava la domanda nei confronti della ostetrica. Condannava l’ARNAS al pagamento, in favore di entrambi i danneggiati, della somma complessiva di 1.370.727,35 euro a titolo di risarcimento danni.
La Corte d’appello di Catania rigettava l’appello principale della compagnia di assicurazioni e, in accoglimento dell’appello incidentale dell’azienda ospedaliera ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava l’eccezione formulata dalla assicurazione di operatività della franchigia.
In particolare, la Corte di Appello:
- dava atto del passaggio in giudicato del rigetto della domanda nei confronti dell’ostetrica e della dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere nei rapporti tra gli attori la ginecologa e la Unipol.
- Riteneva che la clausola claims made invocata dalla compagnia di assicurazione nei confronti della azienda ospedaliera forse invalida per carenza di causa in concreto, alterando l’assetto sinallagmatico del contratto.
- Confermava la condanna della azienda ospedaliera in relazione alla negligente condotta professionale tenuta dalla ginecologa che non aveva proceduto come avrebbe dovuto a un parto cesareo d’urgenza. Accoglieva l’appello incidentale dell’ARNAS, accertando che già fosse intervenuta l’erosione della franchigia. Rigettava per il resto l’appello incidentale della azienda ospedaliera, volto a contestare la quantificazione del danno.
La vicenda approda in Cassazione
La Corte dà continuità ai principi secondo cui il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
La giurisprudenza ha indicato, sempre in relazione alle clausole claims made, che si è fuori dal giudizio di meritevolezza, che attiene alla sfera dei contratti atipici, mentre il giudizio verte su un complesso ed articolato apprezzamento della causa in concreto, con idonea considerazione, alla luce del generale modello legale, di ogni suo aspetto rilevante.
Calandoci nel caso concreto, la Corte territoriale premette una corretta affermazione teorica laddove afferma che si è fuori dell’ambito del giudizio di meritevolezza, relativo ai contratti atipici, dovendosi invece verificare la causa concreta di un contratto tipico, essendo il contratto in questione riconducibile alla tipologia del contratto di assicurazione contro i danni.
Le Sezione Unite e la clausola claims made
Tuttavia, errando, da un lato afferma che il contratto d’assicurazione sia carente di causa, ma poi ne esclude ampie categorie, sicché la copertura per il periodo precedente risulterebbe “svuotata” di contenuto.
I Giudici avrebbero dovuto valutare, invece, se il contratto presentava una assenza di corrispettività tra pagamento del premio e assunzione del rischio assicurato, quindi accertare in concreto la presenza, o meno, di un sostanziale disequilibrio sinallagmatico, nei termini rigorosi indicati dalle Sezioni Unite. (S.U. n. 22437 del 2018)
Ma, soprattutto, i Giudici di Appello non hanno preso in considerazione le conseguenze della declaratoria di nullità della causa in concreto, che vanno invece gestite dal Giudice che dichiara la nullità della singola clausola.
Conclusivamente, la Corte di Appello, in sede di rinvio, qualora confermi la sua valutazione di nullità della clausola, dovrà individuare la norma di riferimento alla stregua della quale regolamentare i profili svuotati di contenuto dalla declaratoria di nullità e, benché solo nel caso in cui non rinvenga la norma di riferimento che il capoverso dell’articolo 1419 c.c. esige, dovrà dedurne la nullità dell’intero contratto.
Avv. Emanuela Foligno