La Corte di Cassazione chiarisce che il risarcimento del danno da fatto illecito è oggetto di un’obbligazione di valore e la mora del debitore produce i suoi effetti
“Il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito è un’obbligazione di valore, quindi non soggetta alle norme sulla mora (art. 1224 c.c.) tipiche delle obbligazioni pecuniarie”.
Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. VI-3 civile, con l’Ordinanza n. 1637 del 24 gennaio 2020 che tratta dei criteri di liquidazione del danno aquiliano con particolare riferimento all’ipotesi di avvenuti versamenti di acconti.
Il danneggiato di un sinistro stradale agiva in giudizio per l’ottenimento del risarcimento dei danni subiti, nelle more del giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Milano, l’Assicurazione versava al danneggiato alcuni acconti.
La sentenza del Tribunale di Milano veniva appellata dall’Assicurazione che sosteneva di aver versato somme superiori a quelle liquidate e ne chiedeva la restituzione per l’eccedenza.
La Corte d’Appello rideterminava il credito risarcitorio e rigettava la domanda di restituzione.
L’Assicurazione, pertanto, impugna in Cassazione che rinvia alla Corte territoriale per la rideterminazione degli importi.
All’esito, la Corte di merito accertava che gli acconti pagati dall’assicuratore eccedevano il credito risarcitorio per 182.000 euro e quindi condannava alla restituzione dell’eccedenza.
Tale sentenza viene nuovamente impugnata in Cassazione poiché il calcolo eseguito non teneva conto degli effetti della mora, ossia della svalutazione monetaria e degli interessi compensativi.
Gli Ermellini riconoscono che la Corte d’Appello si era limitata a sottrarre gli acconti pagati dall’assicuratore e, riscontrando un’eccedenza dei primi sul secondo, aveva concluso che il credito era ormai estinto e che la compagnia aveva diritto alla restituzione dell’eccedenza.
Tale metodo di calcolo è errato poiché non comprensivo degli interessi compensativi e della rivalutazione maturata.
La Suprema Corte rammenta che il debitore gravato dall’obbligo di risarcire il danno aquiliano è in mora dal momento dell’illecito.
E che il ritardato adempimento dell’obbligo risarcitorio impone al debitore di pagare al creditore:
-l’equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta vigente all’epoca della liquidazione (o tramite rivalutazione del credito o mediante liquidazione del danno in moneta attuale);
-il lucro cessante finanziario, cioè i frutti che avrebbe prodotto il denaro dovutogli a titolo di risarcimento del sinistro, in caso di tempestivo pagamento (danno liquidabile anche applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno).
La Corte osserva che nel periodo compreso tra il momento del sinistro e il pagamento dell’acconto, la mora priva il creditore della possibilità di investire e far fruttare l’intero capitale dovutogli, limitatamente a questo periodo è dunque necessario che il danno da mora replichi il lucro conseguibile mediante l’investimento dell’intero capitale.
Secondo gli Ermellini la pronuncia d’appello è errata perché ha fatto parziale applicazione dei richiamati principi.
Difatti è stata trascurata la mora già maturata a favore del creditore tra la data del sinistro e quella di pagamento del primo acconto, e poi dell’ulteriore mora maturata sul capitale residuo (detratto il primo acconto) tra la data di pagamento del primo acconto e quella di pagamento del secondo e così via per i successivi.
La sentenza viene dunque cassata con rinvio in diversa composizione per defalcare gli acconti dal credito risarcitorio in applicazione dei principi sopra indicati, dunque calcolando separatamente, e poi sommando, il credito in conto capitale e il credito da mora debendi.
Avv. Emanuela Foligno
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