Il danno da straining rientra nelle previsioni di cui all’art. 2087 c.c. ed è risarcibile anche se viene respinta la domanda di mobbing (Cass. civ, sez. lav., 19 ottobre 2023, n. 29101).
Interessante questa sentenza della Cassazione perché gli Ermellini evidenziano che lo straining è altra fattispecie rispetto al mobbing perché riguarda l’ambiente lavorativo stressogeno (straining deriva da to strain che vuol dire sfruttare, mettere sotto pressione).
I fatti
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma del primo grado, dichiarava il diritto del lavoratore all’inquadramento superiore nel V livello CCNL di categoria e condannava il datore di lavoro al pagamento della somma di Euro 15.129,81 per differenze retributive e di Euro 3977,32 per integrazione TFR, oltre accessori, compensando per due terzi le spese di lite. Inoltre, la Corte di secondo grado, negava la fondatezza della domanda di risarcimento di tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, ed anche per mobbing invocata dal lavoratore sulla scorta della responsabilità della datrice di lavoro per violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 2103 c.c.
Il ricorso in Cassazione
Per quanto qui di interesse con i primi 2 motivi di ricorso lamenta falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., e identità della disposizione di mobbing e straining; sussistenza di straining quale condotta unica ed omessa sussunzione del medesimo fatto nell’art. 2087 c.c. quale condotta di straining con discostamento della decisione dalla giurisprudenza di legittimità.
Le censure sono ritenute fondate.
Innanzitutto gli Ermellini evidenziano che lo straining è altra fattispecie rispetto al mobbing e che ciò che rileva è l’ambiente lavorativo stressogeno.
I Giudici di secondo grado, da un lato, hanno accertato la dequalificazione del lavoratore, ma hanno escluso il mobbing per mancata prova della reiterazione della condotta riferita ai singoli fatti mobbizzanti (demansionamento, totale stato di inattività ed emarginazione, trasferimento persecutorio, pressioni per accettare la mobilità). Dall’altro lato hanno, tuttavia, dato atto dei comportamenti stressogeni del datore di lavoro nei confronti di tutti i dipendenti, ma particolarmente acuiti nei confronti del lavoratore ricorrente.
La Corte d’appello, pur avendo accertato tale condotta, ha affermato che andasse negata l’illiceità della condotta datoriale trattandosi di un episodio isolato e che dunque non poteva discorrersi di una condotta vessatoria persecutoria o discriminatoria reiterata e protratta nel tempo.
Lo straining lede gli interessi del lavoratore
Così ragionando, la Corte non ha fatto buon governo delle regole di diritto che vengono in rilievo in relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore. Può certamente considerarsi risalente (Cass. n. 3291 del 19 febbraio 2016) l’orientamento secondo cui, al di là della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica).
Infatti, la reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta, sono elementi che incidono eventualmente sul quantum del risarcimento, ma le violazioni alla l’integrità psicofisica, alla dignità, alla identità personale e alla partecipazione alla vita sociale e politica del lavoratore, non devono restare prive di protezione, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore di lavoro a dover dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.
Il ricorso viene accolto e la decisione cassata con rinvio per la quantificazione del danno.
Avv. Emanuela Foligno







