Gli eredi di un uomo morto a seguito delle complicanze di una neoplasia del colon traverso hanno citato in giudizio l’ASL per il ritardo nella diagnosi della malattia.
In particolare viene lamentata l’imperizia e imprudenza dimostrata in occasione del primo ricovero ospedaliero, a seguito del quale il paziente veniva dimesso dopo un mese senza alcun approfondimento diagnostico.
Il Tribunale di Avezzano (sentenza n. 301/2023 pubblicata il 23/11/2023) ha riconosciuto agli eredi un risarcimento perché a causa del ritardo nella diagnosi hanno subito un danno da perdita del rapporto parentale, per un totale di €252.375,00.
I fatti
Viene citata a giudizio l’ASL onde vederne accertata la responsabilità per il decesso del paziente causato dal ritardo nella diagnosi di neoplasia del colon trasverso, in particolare “adenocarcinoma del grosso intestino moderatamente differenziato, ulcerato, infiltrante la parete fino al grasso pericolino sottosieroso”.
Nella domanda giudiziale viene lamentata l’imperizia e imprudenza dimostrata in occasione del ricovero ospedaliero dal 17/02/2006 al 17/03/2006. Il ricovero avveniva con diagnosi di ingresso “Dorso lombalgia resistente a trattamento da sosp. Lesioni ripetitive “e il paziente veniva dimesso il 17 marzo 2006 nonostante i valori elevati dei marcatori tumorali S-Antigene Carboidrato e di S-Antigene CEA e l’assenza di qualsiasi approfondimento diagnostico.
Ad alcuni mesi di distanza, l’uomo veniva nuovamente ricoverato per la presenza di forti dolori addominali e a seguito di intervento chirurgico gli esami istologici rappresentavano “adenocarcinoma del grosso intestino moderatamente differenziato, ulcerato, infiltrante la parete fino al grasso pericolino sottosieroso. Presenza di aspetti di permeazione neoplastica endovasale. Margini chirurgici indenni. Metastasi di adenocarcinoma in undici dei ventiquattro linfonodi isolati”. All’esito di codesto intervento, il paziente veniva dimesso in data 12/09/2006 con le diagnosi di “K colon trasverso e presenza di metastasi epatiche”.
La parte attrice lamenta, in sintesi, il ritardo con il quale è stata diagnosticata la neoplasia del colon trasverso che avrebbe potuto essere rilevata durante il primo ricovero, per la presenza di valori elevati dei marcatori tumorali e questo ritardo nella diagnosi avrebbe comportato una riduzione delle chance di sopravvivenza del paziente.
La difesa dell’ASL e la CTU
La ASL nelle proprie difese deduce che il paziente già fosse consapevole della grave malattia che lo affliggeva e la presenza di altre patologie, con effetto consequenziale di doversi escludere la sussistenza della relazione tra la eccepita omissione dell’ospedale e la morte del paziente.
Il Tribunale, previa panoramica sulla natura contrattuale della responsabilità gravante sulla Struttura Sanitaria, passa al vaglio le risultanze della CTU medico-legale.
In ordine alla omessa diagnosi della neoplasia del colon il Consulente ha concluso evidenziando che “non emergono ragioni o motivazioni tali da giustificare l’omessa diagnosi della neoplasia presente in soggetto con diagnosi di accettazione “Dorso-lombagia resistente a trattamento da sospette lesioni ripetitive”. L’omessa diagnosi si è realizzata in presenza di un quadro clinico, laboratoristico radiologico suggestivo per sospetta patologia oncologica (elevati valori Markers oncologici 20/02/06 , RX 20/02/06: non sicure immagini da lesioni ripetitive, Tc addome 4/3/06 .In particole si segnala come la consulenza oncologica effettuata in data 22/02/06 prescriveva fra gli altri, approfondimenti diagnostici quali la colonscopia e gastroscopia la cui effettuazione avrebbe rapidamente portato alla diagnosi della neoplasia del colon trasverso in atto che però non vennero né disposti né eseguiti”.
Il ritardo nella diagnosi
Pertanto, l’avvenuto ritardo nella diagnosi di circa 5 mesi ha provocato la conseguente perdita di chance, in relazione al fatto che vi è stato sia ritardo diagnostico, sia ritardo per l’intervento e per la chemioterapia. Il CTU ha stimato che il paziente avrebbe avuto un periodo di sopravvivenza maggiore di circa 18 mesi, inteso come maggiore aspettativa di vita, tenuto conto della sopravvivenza media di pazienti affetti da eguale patologia oncologica.
Ciò accertato, riguardo il danno patrimoniale, il Tribunale evidenzia che la parte attrice (moglie ed erede del paziente deceduto), non ha fatto tempestiva produzione della documentazione relativa alla pensione percepita dal paziente. Riguardo, invece, il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, il Tribunale applica i parametri tabellari milanesi e liquida l’importo complessivo di € 252.375,00.
Avv. Emanuela Foligno






