Un’automobile, che viaggiava contromano e a luci spente, ha provocato la manovra repentina di altro veicolo che per evitare lo scontro ha sterzato colpendo il marciapiede.

L’autista offeso, quindi, ha citato in giudizio il veicolo Honda e la sua assicuratrice per la RCA per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Infatti, per evitare l’impatto l’attore sterzava a destra e andava a colpire il marciapiede riportando lesioni personali, oltre che danni materiali al veicolo, quantificando il tutto in €14.927,51.

La difesa dell’Assicurazione

L’Assicurazione sostiene che il sinistro si verificava per colpa esclusiva dell’attore che, a causa dell’elevata velocità e della scarsa visibilità, non riusciva a mantenere il controllo del veicolo andando ad impattare contro il marciapiede. Deduce, inoltre, che il proprio assicurato, proprietario del veicolo Honda, non aveva denunziato alcun sinistro.

Il Giudici di Pace accoglieva la domanda di parte attrice, ritenendo che il sinistro era da ascrivere al conducente della Honda e condannava quest’ultimo in solido con l’assicuratore a pagare all’attore la somma di oltre 13 mila euro.

Il ricorso in appello

L’assicurazione propone appello lamentando la errata valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze della CTU. Deduce anche che gli ingenti danni riportati dal veicolo dell’attore avrebbero dovuto indurre il Giudice di Pace a ritenere che lo stesso viaggiava a velocità di marcia sostenuta.

L’appello non è meritevole di accoglimento, in quanto le valutazioni espresse dal primo Giudice risultano coerenti con le risultanze probatorie di cui agli atti.

Il teste ha confermato la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione, precisando che l’attrice, per evitare l’impatto con l’auto dei convenuti, aveva sterzato sulla propria destra ed era andata ad impattare contro il marciapiede, un palo della segnaletica verticale e un cassonetto della spazzatura all’epoca presente sul posto.

Inoltre, dalla documentazione sanitaria prodotta in primo grado risulta che l’attrice è stata condotta in ambulanza presso il Pronto Soccorso subito dopo l’incidente e che le lesioni accertate dal C.T.U. sono state giudicate causalmente compatibili con la dinamica del sinistro; circostanza che avvalora l’unica dichiarazione testimoniale.

Il Giudice di appello osserva che la ricostruzione del sinistro come ipotizzata dalla compagnia appallante non è supportata da idonei riscontri probatori. Ed invero, lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro, che ha costretto l’attrice, che si stava immettendo su una via ad unico senso di marcia, ad eseguire una repentina manovra di svolta a destra, non consentono di inferire quella presunta elevata velocità sostenuta dall’Assicurazione.

Le prove del sinistro provocato dal veicolo contromano e a luci spente

Dal materiale fotografico del luogo del sinistro si evince che la strada in questione, essendo a senso unico di marcia, consentiva stretti margini di manovra che hanno sospinto il veicolo sul marciapiede.

Oltre a ciò, vi è da considerare che l’auto attrice è stata comunque in grado di evitare il veicolo Honda che si è trovata di fronte, frappostasi come ostacolo imprevedibile in quanto a luci spente e contromano, il che induce a ritenere che la velocità di marcia non fosse così elevata come sostenuto dalle controparti.

Venendo alla CTU, la stessa ha ritenuto compatibili i danni materiali del veicolo con l’urto con un marciapiede alto come quello presente in loco e con un palo dal diametro pari a quello di un segnale stradale.

La circostanza che il veicolo dei convenuti stesse marciando contromano e a luci spente in prossimità di un’intersezione ha fatto sì che l’auto venisse a costituire, nella circostanza, un ostacolo imprevedibile da parte dell’attrice, impossibilitata, per gli stretti margini di manovra e per la vicina presenza del marciapiede, ad effettuare manovre diverse da quella messa in atto.

L’appello viene rigettato e l’Assicurazione condannata al pagamento delle spese di lite (Tribunale Taranto, Sentenza n. 2743/2023 pubblicata il 17/11/2023).

Avv. Emanuela Foligno

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