Danno riflesso al figlio neonato e al marito per la perdita di capacità di procreare del genitore. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 17554 del 21 agosto 2020. )
Sul diritto del figlio al risarcimento del danno riflesso di natura non patrimoniale dovuto alla perdita della futura capacità di procreare della madre si è pronunciata la Suprema Corte
“La perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell’interesse, costituzionalmente protetto dall’art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio”.
Nel caso di specie, una donna partoriva presso una Struttura ospedaliera e, a causa degli inadempimenti posti in essere dai sanitari che l’avevano assistita, veniva sottoposta ad isterectomia totale, dalla quale derivava l’impossibilità per la donna di avere ulteriori figli.
In considerazione di ciò, la paziente e il marito, in proprio e come legali rappresentanti della figlia neonata, agivano in giudizio nei confronti della ASL locale, nonché dei sanitari coinvolti nel parto, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, ivi compreso il danno riflesso.
In particolare, la paziente chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa delle lesioni conseguite all’intervento, mentre il marito – in proprio e in rappresentanza della figlia neonata – chiedeva il risarcimento del danno riflesso subito sia dal turbamento derivante dalle condizioni di salute della donna, sia dal fatto che, a causa dell’isterectomia subita dalla paziente, gli stessi non avrebbero potuto realizzare il programmato contesto familiare composto da più figli, e, dunque, una famiglia più numerosa con cui instaurare plurimi legami affettivi.
In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda formulata dalla paziente danneggiata, condannando la struttura sanitaria ed i sanitari al risarcimento dei danni subiti dalla stessa per la lesione alla propria salute; rigettava, invece, le domande formulate dai congiunti della paziente, ritenendo insussistente il preteso danno riflesso.
La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, rigettava la domanda di risarcimento riguardante il turbamento e le sofferenze subiti dal marito in via riflessa a causa delle complicanze del parto che avevano coinvolto la vittima primaria, mentre accoglieva la domanda risarcitoria riguardante i pregiudizi subiti dall’impossibilità di creare una famiglia più numerosa, liquidando tale posta risarcitoria, in via equitativa, nella misura di Euro 20.000,00.
Confermata, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso il risarcimento del danno riflesso a favore della figlia neonata.
La vicenda approda in Cassazione.
I ricorrenti, in particolare, lamentano la errata liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale, in particolare del danno riflesso, subito dal coniuge della paziente danneggiata; in secondo luogo, lamentano il mancato riconoscimento dei danni riflessi anche a favore della figlia neonata, danni, questi ultimi, derivati dalla perdita della capacità di procreare della madre e dalla conseguente impossibilità di avere, in futuro, fratelli o sorelle con i quali instaurare solidi legami affettivi. La Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza d’appello.
La Suprema Corte evidenzia, in primo luogo, la correttezza della decisione della Corte d’Appello nella parte in cui esclude la risarcibilità del danno derivante dai turbamenti e dalle sofferenze subiti indirettamente dal marito: la Corte, in particolare, ritiene che detto turbamento non sia di rilievo e di importanza tale da superare quella soglia necessaria affinchè si possa configurare un danno non patrimoniale risarcibile.
Riguardo al danno riflesso, gli Ermellini confermano la decisione d’appello nella parte relativa al risarcimento del danno rilesso subito dal marito a causa della sopravvenuta incapacità di procreare della moglie, dunque, a causa dell’impossibilità di formare una famiglia numerosa, ed ha, altresì, ritenuto corretta la decisione di secondo grado di liquidare il danno in via equitativa.
La Corte territoriale, ritenendo sussistente il predetto pregiudizio, aveva liquidato il danno allegato dal marito in base a presunzioni di fatto: in particolare, in base al fatto che il matrimonio fosse stato contratto al fine di formare una famiglia; che la parziale perdita di tale possibilità, dopo la nascita di un solo figlio, costituisse un pregiudizio per tale legittima aspettativa di vita, non risultando diversamente.
La Suprema Corte sostiene che una volta accertati i danni riflessi attraverso criteri presuntivi, e dato conto delle ragioni per cui si è ritenuto di prendere in considerazione l’importo liquidato in favore della moglie (destinataria del danno biologico), appare del tutto corretto che la quantificazione di detti danni avvenga attraverso lo strumento equitativo.
Si fornisce, in tal modo, un fondamento alla liquidazione equitativa del tutto idoneo a dare conto delle ragioni della decisione ed a consentirne la verifica ex post.
Tale scelta, non deve essere arbitraria: il giudice di merito, infatti, non avrebbe potuto tenere conto di circostanze diverse, non provate, per quantificare in maniera diversa il danno riflesso.
Infine, viene ritenuto fondato il motivo riguardante l’invocato danno riflesso subito dalla figlia neonata della coppia, consistente nella impossibilità di avere futuri fratelli/sorelle.
La Corte d’Appello, invece, escludeva la sussistenza di un danno connesso alla perdita di capacità di procreare della madre, ritenendo che l’impossibilità di accrescere la propria famiglia con nuovi fratelli o sorelle non potesse ritenersi rientrante nelle aspettative di una neonata, a titolo di danno riflesso.
Una volta accertato che i genitori avessero come progetto di vita quello di formare una famiglia numerosa e che la realizzazione di tale progetto sia stata impedita dalla condotta dei Sanitari, deve necessariamente conseguire, sul piano logico, che anche la figlia neonata abbia perduto la possibilità di avere uno o più fratelli, e, pertanto, di godere del legame affettivo con gli stessi.
Il predetto legame affettivo – spiega la Corte – costituisce un valore tutelato dall’ordinamento ai sensi dell’art. 29 Cost.: e, così come non si dubita che vada riconosciuto il risarcimento del danno provocato dalla sua perdita in caso di morte di un fratello già nato, dovrà altrettanto essere riconosciuto anche nel caso in cui si tratti di un legame, nella sostanza, meramente potenziale.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Lesioni per violenza domestica: fermo e sospensione condizionale





