Ma a condizione che l’accordo venga esteso anche a coloro che non hanno presentato ricorso

La Commissione Igiene e Sanità del Senato ha espresso parere favorevole al disegno di legge 2400 relativo ai rimborsi per gli ex specializzandi, attualmente in fase di discussione presso la Commissione Istruzione di Palazzo Madama. Il testo del provvedimento – con cui lo Stato italiano sembra finalmente voler  chiudere il contenzioso relativo alla mancata applicazione della normativa europea sui rimborsi dovuti ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978 al 2006 – prevede attualmente un accordo forfettario che riguarda solamente quei medici che al momento dell’approvazione della legge abbiano presentato ricorso.
Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta un aspetto cruciale per l’ok espresso dalla XII Commissione, che ha subordinato, infatti, il proprio va libera a due condizioni. Tra queste figura la richiesta che il testo garantisca la definitiva chiusura del contenzioso, assicurando un equo ristoro alla totalità dei soggetti aventi titolo,  e riconosca l’indennizzo indipendentemente dalla avvenuta presentazione di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della remunerazione o per risarcimento del danno.
I senatori della Commissione Igiene e Sanità hanno inoltre integrato il loro parere con tre osservazioni relative rispettivamente a: l’opportunità di esplicitare, nel titolo del testo base, che si tratta di un “risarcimento indennitario per la mancata corresponsione delle borse di studio in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione” e indicare il relativo arco temporale, individuato alla luce della normativa vigente; l’opportunità di valutare la coerenza dell’ammontare del risarcimento indennitario previsto dall’articolo 1 con quanto definito dalle sentenze rese dai giudici amministrativi e con la copertura finanziaria di cui all’articolo 5; l’inopportunità della disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 2 del testo base, che dà la possibilità di presentare le istanze di corresponsione del risarcimento anche attraverso non meglio precisate “realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi dei medici”.

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