Accolto il ricorso di una donna che aveva convenuto in giudizio radiologo e Azienda sanitaria per la diagnosi tardiva di carcinoma mammario
La diligenza cui è tenuto l’operatore sanitario, non è quella generica di cui all’art. 1176, primo comma, cod. civ.; bensì quella specifica dell’homo eiusdem generis et condicionis, di cui al secondo comma della citata disposizione. Talché è lecito attendersi dall’operatore sanitario, chiamato all’effettuazione di un esame diagnostico, non una mera lettura, di carattere liturgico o notarile, degli esiti dell’esame, ma anche l’impulso proattivo, ove tali esiti lo suggeriscano, all’approfondimento della situazione (o alla diretta esecuzione degli stessi, ove egli sia competente a tanto), anche mediante il ricorso ad esami più approfonditi, senza che tale opzione sia lasciata alla diligenza del paziente, non in grado, solitamente, di comprendere tutte le implicazioni della indagine clinica effettuata. Né il diagnosticante può affidarsi genericamente alla speranza che il paziente, anche in mancanza di qualunque evidenziazione della situazione, si rivolga ad altro specialista in grado di comprendere le suddette implicazioni e di eseguire gli approfondimenti necessari. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 4652/2021 pronunciandosi sul ricorso di una donna che, assieme al marito e ai figli, aveva convenuto in giudizio un radiologo e l’Azienda sanitaria presso cui prestava servizio quest’ultimo al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza della diagnosi tardiva di carcinoma mammario.
Gli attori deducevano che: a) in data 14/11/1998, la sig.ra si aveva effettuato un esame mammografico a basso dosaggio; b) l’esame veniva eseguito dal radiologo convenuto, il quale certificava una piccola opacità a contorni sfumati al seno sinistro, e disponeva un controllo a distanza di qualche mese; c) in data 9/4/1999, l’attrice si sottoponeva a nuova mammografia, in esito alla quale, il professionista attestava che la condizione della paziente era sostanzialmente immutata; d) il 13/9/1999 la paziente si ricoverava presso altra struttura per essere sottoposta ad intervento chirurgico di laparocele: intervento eseguito, il giorno successivo, in occasione del quale veniva asportato alla paziente – dopo che il chirurgo operante ne aveva ottenuto il consenso – anche il nodulo alla mammella sinistra; e) l’esame istologico del nodulo ne faceva accertare la reale natura di neoplasia maligna; f) il 12/10/1999 la donna veniva sottoposta, presso il medesimo Ospedale ad opera del chirurgo a intervento di mastectomia del seno sinistro a seguito del quale seguiva la dichiarazione di invalidità al 100%.
Tanto premesso in fatto, gli attori deducevano che, laddove l’esame presso l’Azienda ospedaliera effettuato dal radiologo fosse stato correttamente eseguito, la diagnosi tempestiva avrebbe scongiurato l’aggravarsi della patologia ed il verificarsi dei danni biologici e morali che ne erano conseguiti.
Espletata CTU medico-legale ed acquisita successiva relazione integrativa, il Tribunale – ritenuto che gli accertamenti svolti avessero fatto emergere una condotta colposa del radiologo – dichiarava la responsabilità in solido dello stesso e dell’Azienda ospedaliera di per omessa diagnosi e li condannava al risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva i gravami degli appellanti e rigettava le domande risarcitorie formulate in primo grado dagli attori. In particolare, il giudice di secondo grado rilevava – in seguito a una diversa valutazione delle conclusioni peritali da cui il giudice di prime cure aveva ritenuto doversi in parte discostare – non vi fosse la prova che una precoce diagnosi della malattia avrebbe determinato un esito della stessa diverso e più favorevole per la paziente; nonché, assumendo che al radiologo non potesse ascriversi un comportamento illecito sull’assunto per cui non rientrerebbe tra i compiti del radiologo suggerire al paziente lo svolgimento di altri esami o richiedere un consulto di altri specialisti.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti eccepivano, tra gli altri motivi, che la Corte catanese ritenuto che non rientri tra i compiti del radiologo suggerire lo svolgimento di altri esami o richiedere un consulto di altri specialisti. In particolare, adducono la necessità di differenziare le figure del “radiologo clinico” dal “tecnico radiologo”. Il primo, difatti, deve sempre dare corretta lettura dell’indagine strumentale eseguita, con la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ., diversamente deresponsabilizzandosi completamene lo specialista, legato al paziente da un necessario rapporto di affidamento, la cui azione, soprattutto per il bene della salute tutelato, dovrebbe essere sempre improntata al buon andamento e alla lealtà.
I Giudici Ermellini hanno ritenuto di aderire alla doglianza proposta.
Per la Cassazione, erano errate le affermazioni del Giudice a quo secondo il quale “non rientra nei compiti dei radiologi chiamati ad eseguire la mammografia ed a darne corretta lettura suggerire lo svolgimento di altri esami o richiedere un consulto di altri specialisti”.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di responsabilità del medico chirurgo, la diligenza nell’adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod.civ., con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche”.
Per tali ragioni, proprio la rilevata difficoltà di lettura ed interpretazione dell’esame diagnostico, nonché l’aspecificità del quadro radiologico emerso – lungi dall’assurgere a fonte di esonero per il radiologo dal 23 consigliare ulteriori accertamenti, come suggerisce la Corte di appello – avrebbero dovuto indurre il giudice a seguire un diverso criterio di giudizio.
La redazione giuridica
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