Non essendo chiara la dinamica del sinistro, il Tribunale di La Spezia ha ritenuto sussistente un paritetico grado di responsabilità, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, tra i due conducenti
La vicenda
L’attore aveva agito in giudizio, al fine di ottenere la condanna del convenuto e della sua compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patiti in relazione al sinistro stradale verificatosi mentre era alla guida del suo velocipede.
Giunto all’altezza di un incrocio, sopraggiungeva la vettura (di proprietà e) condotta dal convenuto che si immetteva sulla strada da lui percorsa, omettendo – a sua detta – il rispetto della precedenza, sebbene segnalato da Stop. Egli, allora, cercava di evitare l’impatto attraverso una manovra di emergenza, tentando di “scartare” la vettura alla sua sinistra, ma ciononostante andava a sbattere sull’auto, dapprima sulla parte laterale destra e poi sulla parte posteriore destra, venendo infine, scaraventato a terra e riportando lesioni.
Si costituiva l’assicurazione, mentre il conducente rimaneva contumace.
Il Tribunale di La Spezia (sentenza n. 564/2019), nel merito, ha osservato che il punto d’urto si trovava alla estremità posteriore della fiancata destra dell’autovettura, in prossimità dello sportello carburante.
Non erano state invece, rilevate strisciate nella parte laterale anteriore destra, il che comportava che l’autovettura avesse già attraversato la strada percorsa dal ciclista e che si trovasse ormai per quasi tutta la sua lunghezza nella successiva via. L’attore avrebbe dunque, potuto avvistare l’autovettura, avendo essa, presumibilmente, impiegato del tempo per attraversare l’altra corsia e non essendovi impedimenti alla visuale, provenendo (l’auto) da sinistra.
Una dinamica poco chiara …
La dinamica dell’incidente rimaneva comunque poco chiara: ed invero, nel corso dell’istruttoria un teste aveva riferito di aver visto il ciclista colpire l’autovettura nella parte posteriore destra, quando quest’ultima aveva già attraversato una delle due corsie di marcia ed impegnava quella percorsa dal velocipede.
I Carabinieri, invece, intervenuti nell’immediatezza del fatto, valutando gli elementi oggettivi in loro possesso, compresa la testimonianza, ed effettuando i rilievi, avevano accertato che in esito alla immissione dell’autovettura sulla strada percorsa dal ciclista, quest’ultimo impattava sulla parte posteriore destra mentre l’auto stava ancora occupando l’ultima parte dell’ incrocio.
Per tutti questi motivi, il giudice ligure ha ritenuto sussistente un paritetico grado di responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2, non sussistendo prova contraria liberatoria adeguata e sufficiente: ed invero, da una parte il ciclista avrebbe potuto avvedersi dell’auto; dall’altra, l’automobilista avrebbe dovuto essere più prudente e avvedersi del sopraggiungere del velocipede.
La redazione giuridica
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