Invalidità civile: basta la semplice presentazione della domanda

0
invalidità civile

Ai fini della proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento, basta la semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata certificazione medica

In seguito alle recenti pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019) riguardanti l’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per inidoneità del certificato medico o per certificato medico negativo (ordinanze n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019), l’INPS ha ritenuto necessario integrare i precedenti messaggi n. 4818 del 16 luglio 2015 e n. 968 dell’8 marzo 2019, per fornire ulteriori elementi utili alla difesa in giudizio e alla liquidazione della prestazione economica.

La pronuncia della Cassazione

La Suprema Corte si è infatti pronunciata nel caso di incompleta compilazione della domanda amministrativa – sia nel caso in cui nel certificato medico introduttivo manchi il segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, sia nel caso in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo – risolvendo in favore della proponibilità della domanda giudiziale.

Nella specie, la Cassazione ha stabilito che “la certificazione medica nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi non determina l’improcedibilità della domanda, per non essere necessaria la formale compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo, invece, sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente”.

Il messaggio n. 3883 del 25/10/2019 dell’Inps

Alla luce di tali pronunce, l’istituto di previdenza nazionale ha affermato che il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.

Pertanto, -si legge nel documento – «fermo restando l’onere di sollevare le diverse eccezioni che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità, il funzionario difensore dell’Istituto – nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo – avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U.

Nelle medesime fattispecie, i funzionari preposti alla liquidazione dell’indennità di accompagnamento dovranno dare seguito al decreto di omologa emesso dal giudice, provvedendo al pagamento della prestazione con le modalità di decorrenza indicate nel decreto medesimo».

La redazione giuridica

Leggi anche:

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: BASTA LA DOMANDA DI INVALIDITA’ CIVILE?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui