Disconnessioni del marciapiede visibili: negato il risarcimento

0
sporgenza metallica lungo il marciapiede

La condotta negligente dell’attore ha costituito causa esclusiva dell’evento recidendo il nesso causale tra l’infortunio e la responsabilità per custodia del Comune convenuto per le disconnessioni del marciapiede (Tribunale di Latina, Sez. II, Sentenza n. 1552/2021 del 06/08/2021 RG n. 1982/2017)

Viene appellata la decisione del Giudice di Pace con la quale è stata respinta la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti del Comune con la quale veniva chiesto il risarcimento dei danni fisici subiti in seguito ad una caduta verificatasi in data 25.06.2014 verso le ore 13:00 in Corso della Repubblica a causa delle disconnessioni del marciapiede sul quale stava transitando.

L’appellante censura la sentenza citata rappresentando la carenza/illogicità della motivazione e la mancata applicazione dell’ art 2051 c.c.

Si costituisce in giudizio il Comune convenuto resistendo all’appello e chiedendo la conferma della sentenza appellata in quanto del tutto corretta valutazione del giudice di primo grado in merito all’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2051 c.c.

Il Tribunale osserva che ai sensi dell’art. 2051 c.c. “ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il causo fortuito”.

La giurisprudenza di legittimità si è assestata nel ritenere che tale tipo di responsabilità è di natura oggettiva e pertanto per la sua configurabilità è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza di un obbligo di vigilanza.

Tale responsabilità è esclusa solo dalla prova del caso fortuito il quale costituisce un fattore che attiene non già al comportamento del responsabile bensì ad un profilo causale dell’evento che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata e diretta ma ad un elemento esterno.

In particolare, secondo un recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, particolarmente rigoroso nella valutazione della condotta della vittima quale causa esclusiva dell’ evento, il caso fortuito, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sen si dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva.

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato delle gravi ed evidenti anomalie del tratto di marciapiede ove si è verificato il sinistro, caratterizzato, da evidenti disconnessioni visibili chiaramente ad occhio nudo tenuto conto che la caduta si verificava alle 13:00 di pomeriggio in Giugno e dunque con la presenza di luce naturale.

Oltre a ciò, l’attore ha confermato che già conosceva ed aveva frequentato i luoghi in quanto abitava poco distante dal luogo ove si è verificato il sinistro.

Alla luce di quanto sopra è evidente che il pedone-danneggiato si sarebbe dovuto astenere dal percorrere il marciapiede ove si è verificata la caduta, in quanto era a conoscenza del suo stato di grave dissesto.

Tale circostanza, difatti, avrebbe dovuto indurlo a particolare prudenza.

Conseguentemente, la condotta negligente dell’ attore ha costituito causa esclusiva dell’ evento recidendo il nesso causale tra l’ infortunio e la responsabilità per custodia del Comune convenuto.

Per tali ragioni l’appello viene rigettato e confermata la sentenza di primo grado che ha escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all’ art. 2051 c.c..

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante, oltre al pagamento dell’ulteriore importo per contributo unificato.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento del danno subito? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Liquido oleoso provoca la caduta, si al risarcimento per omessa custodia

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui