Lesioni da sinistro stradale e polizza infortuni privata

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Viene analizzata la tematica della eventuale duplicazione risarcitoria in capo ai soggetti titolari di polizza infortuni privata che subiscono lesioni derivanti da sinistro stradale (Tribunale di Rovigo, Sez. I, Sentenza n. 617/2021 del 09/08/2021 RG n. 2125/2017)

L’Impresa assicuratrice designata dal FGVS propone appello avverso la decisione del Giudice di Pace che la condannava al pagamento della somma di euro 5.885,03, oltre interessi e spese di giudizio, liquidate in euro 1.990,00 per compensi, euro 299,78 per anticipazioni, oltre accessori e rimborso spese CTP e CTU.

La Compagnia lamenta che il Giudice di Pace cure non accoglieva la sua istanza di remissione in termini e consequenziale istanza ex art. 210 c.p.c. ai danni dell’appellato della quietanza dell’indennizzo ricevuto per il medesimo infortunio dalla propria compagnia Ina Assitalia, giusta polizza infortuni con essa contratta, ritenendo che l’importo corrisposto a titolo di indennizzo dovesse essere detratto da quanto dovuto a titolo di risarcimento.

Il Tribunale, con ordinanza 12.03.2018, accoglieva l’istanza di remissione in termini e ordinava al danneggiato di esibire in giudizio la quietanza di pagamento dell’indennizzo ricevuto da Ina Assitalia e inerente la polizza infortuni.

Veniva, dunque, esibita e depositata accompagnatoria di assegno da cui risultava indennizzo di euro 3.240,50, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Il Tribunale ritiene l’appello infondato.

La Compagnia si è limitata a dedurre che solo di recente era venuta a conoscenza del fatto che il danneggiato avesse già percepito un indennizzo per polizza infortuni privata stipulata con altra assicurazione.

Solo a seguito dell’opposizione dello stesso all’accoglimento dell’istanza si limitava a dedurre che non sussisterebbe un obbligo per le assicurazioni di consultare quotidianamente la Centrale Infortuni.

In realtà è vero esattamente il contrario.

Una Compagnia di Assicurazione non è un quivis de populo , ma un soggetto professionale, sul quale incombono doveri di diligenza ben più ampi e penetranti di quelli incombenti sul comune cittadino, come vuole l’art. 1176 co. 2 c.c.

La diligenza richiesta è quella dell’ homo eiusdem professionis et condicionis e non v’è dubbio che il buon assicuratore abbia un dovere di diligenza di consultare gli strumenti messi a sua disposizione dall’ordinamento, tra i quali figura proprio la Centrale Infortuni.

Diversamente non si vedrebbe per quale ragione la stessa sarebbe stata istituita.

Calandosi nel caso concreto, se solo si tiene conto della successione temporale degli eventi: il sinistro è del 18.04.2011; la definizione della pratica relativa alla polizza assicurazione infortuni è del 03.12.2011; la prima diffida alla Compagnia è del 03.09.2012; l’atto introduttivo del giudizio davanti al Giudice di Pace è del 09.10.2013; il termine per il deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c. scadeva il 13.10.2014; l’istanza di remissione in termini era depositata nel 2016.

Conseguentemente, se è vero che l’assicuratore non ha un dovere di consultare cotidie la Centrale Infortuni, è altrettanto vero che ha avuto ben due anni di tempo per effettuare tale verifica e che, con riguardo alla diligenza del buon assicuratore, era suo preciso dovere svolgere tale accertamento.

In ogni caso avrebbe dovuto farlo in occasione de i principali snodi temporali della pratica : all ‘atto del ricevimento della diffida (settembre 2012), all ‘atto del ricevimento della citazione (ottobre 2013) , infine in vista del deposito delle memorie istruttorie (ottobre 2014) .

Del resto, non è da considerarsi evento raro il fatto che un soggetto coinvolto in un sinistro stradale possa anche beneficiare di un indennizzo in virtù di polizza infortuni precedentemente contratta, prova ne sia che la giurisprudenza di legittimità è stata più volte impegnata a dirimere la questione se l’indennizzo debba essere detratto dal risarcimento dovuto dal responsabile civile.

Inoltre vi è da considerare che la Compagnia, con l’istanza di remissione in termini, si è limitata a dedurre ” che solo ora è venuta a conoscenza …” (e per ciò solo l ‘istanza andrebbe respinta, data la genericità dell ‘allegazione).

Nell’istanza quindi non si spiega né quando, né come la Compagnia designata FGVS sia venuta a conoscenza dell’indennizzo percepito dal danneggiato.

Ebbene, se la stessa ne era venuta a conoscenza mediante consultazione della Centrale Infortuni, poteva e doveva effettuare tale verifica fin dall’inizio, nel 2012, o quanto meno al momento dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, a fine 2013, o ancora poteva farlo in vista della scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c.

Se invece era venuta a conoscenza dell’esistenza della polizza infortuni per altra via, era suo preciso dovere specificare in che modo e quando l’informazione era pervenuta nella sua sfera di conoscenza, in modo da consentire al Giudice di valutare ancora una volta se la presentazione dell’istanza fuori dai termini assegnati fosse dovuta a causa ad essa non imputabile.

Per tali motivi, l’istanza di remissione in termini non merita accoglimento e va confermata la decadenza pronunciata dal Giudice di Pace e, per l’effetto, la sentenza dal medesimo emessa.

La sentenza di prime cure viene confermata anche per ciò che concerne la liquidazione delle spese di lite.

Con specifico motivo d’appello, infatti, la Compagnia ha censurato la decisione del Giudice di prime cure, che poneva integralmente le spese di lite a carico della appellante, anziché effettuare una almeno parziale compensazione delle stesse.

Il motivo d’appello è giustificato con il fatto che le pretese del danneggiato sarebbero state accolte solo in parte e, quindi, quando vi sia una notevole sproporzione tra la pretesa iniziale e il diritto effettivamente accertato, ciò equivarrebbe ad una parziale soccombenza, che giustificherebbe la compensazione almeno parziale delle spese.

Il principio di diritto è senza dubbio condivisibile, ma non si ritiene applicabile al caso di specie.

Di soccombenza della parte vincitrice può discorrersi solo laddove sia ravvisabile una notevole sproporzione tra le pretese iniziali e il diritto effettivamente riconosciuto, sproporzione tale da interrompere il nesso di causa tra soccombenza formale e diritto alla rifusione delle spese, con preferenza per il risultato sostanziale.

La pretesa iniziale del danneggiato, come da atto di citazione, era di circa euro 15.000,00, mentre la somma effettivamente riconosciuta dal Giudice di Pace è stata di poco meno di euro 6.000,00.

Malgrado ci sia stato un ridimensionamento delle pretese dell’attore, non si ritiene che possa parlarsi di notevole sproporzione, ricorrendo essa solamente quando vi sia una differenza abnorme tra domanda della parte e decisione del giudice, “tale da far ritenere che la lite sia stata almeno in parte temeraria.”

La Compagnia ha affidato la censura alla decisione del primo giudice unicamente al rapporto tra la domanda iniziale (euro 15.000,00) e la pronuncia finale (poco meno di euro 6.000,00), ma come detto non si tratta di una differenza abnorme, tale da giustificare di per se sola, in assenza di ulteriori allegazioni dell’appellante, la presunzione che la domanda iniziale fosse almeno in parte temeraria.

L’appello viene respinto e le spese di lite vengono poste a carico della Compagnia per euro 3.700,00.

L’appellante, inoltre, viene condannata al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, importo pari a quello dovuto ai sensi dell’art. 13 co. 1 bis D.P.R. 115/2002.

§§

Non si condividono le argomentazioni in punto di spese di lite svolte dal Tribunale.

La decisione a commento, ancora una volta, dimostra che la regola della soccombenza della parte vincitrice necessita di regole (o quantomeno scaglioni di valore) ben precise.

Numerosissime decisioni di merito, oltre a non motivare adeguatamente anche sulla compensazione totale o parziale delle spese di lite, hanno considerato un “disvalore” di euro 10,000,00 rispetto alla domanda iniziale (come nel caso qui esaminato), come importo significativo e pertanto meritevole quantomeno di compensazione anche parziale delle spese di giudizio.

Non essendovi, un metro di misura univoco si verificano decisioni (si ribadisce, numerose) ove in presenza dei medesimi “Importi” (anche inferiori, ad essere precisi),le spese di giudizio vengono finanche compensate integralmente tra le parti.

Infine, non si comprende per quale ragione il Tribunale abbia affermato “ tale da far ritenere che la lite sia stata almeno in parte temeraria”.

Difatti, la condanna ex art. 96 cpc, cui appunto fa riferimento il Tribunale, nulla ha a che vedere con l’art. 92 cpc.

Avv. Emanuela Foligno

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