Una donna conviene in giudizio la Città di Torino per vederla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta dalla bicicletta causata dal dissesto della strada

La donna sostiene di essere caduta a causa del dissesto della strada e della scarsa illuminazione e che sulla medesima strada la pista ciclabile era impercorribile e inutilizzabile.

Il Tribunale (Tribunale Torino, sez. IV, sentenza n. 3870 del 5 novembre 2020), non ritiene sussistente una responsabilità del custode della strada e considera imprudente il comportamento della ciclista.

La ciclista – evidenzia il Tribunale – percorreva per la prima volta in orario serale quel tratto di strada provinciale caratterizzato da doppio senso di marcia e intersecato da un cavalcavia.

Il Codice della Strada prevede che il ciclista sia tenuto ad usufruire, ove possibile, della pista ciclabile e, conseguentemente, la donna doveva individuare un percorso che le avrebbe consentito di viaggiare in sicurezza, in luogo di una trafficata strada provinciale.

Dal materiale fotografico prodotto risulta che il tratto di strada luogo del sinistro è dotato di pista ciclabile e le dichiarazioni testimoniali escludono che la predetta ciclabile fosse in cattivo stato di manutenzione.

Inoltre, anche il marito della ciclista che la seguiva in bicicletta, non è riuscito oggettivamente a fornire una dinamica del sinistro.

Dalle relazioni tecniche e dal materiale fotografico allegato dal Comune emerge che il pietrisco e il dislivello stradale lamentati dalla ciclista, si trovano al di fuori della carreggiata.

Se, dunque, la possibile causa del sinistro sia da identificarsi -come sostenuto dalla ciclista-, nel pietrisco e nel dislivello del fondo, il Tribunale conclude che la danneggiata percorreva la strada al di fuori della carreggiata transitabile.

Inoltre, non risulta idoneamente provato il fatto storico e il nesso causale con il danno patito; risulta invece più probabile che non che la caduta dalla bicicletta sia stata determinata dal transito al di fuori della carreggiata.

Le carenze probatorie non consentono di individuare la causa dell’evento, non ravvisandosi profili di incuria o di omessa manutenzione della strada, ed anzi essendo configurabili ipotesi alternative di responsabilità.

La documentazione fotografica prodotta dalla danneggiata, peraltro tardivamente e senza la marcatura di data certa, non è dirimente e comunque è inammissibile.

Il Tribunale rigetta la domanda della ciclista e la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 7.795,00, oltre oneri e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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