Rigettata la responsabilità nei confronti del Comune di Botrugno per la sconnessione del manto stradale perché è stato il comportamento imprudente del motociclista a causare il danno (Cassazione Civile, sez. III, 24/05/2024, n.14566).
La vicenda
Il motociclista adisce il Tribunale di Lecce, invocando un risarcimento di oltre settantamila euro, contro il Comune di Botrugno in quanto ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. per la caduta dallo stesso patita in data 30/09/2010 quando, alle ore 00:30, mentre circolava nel Comune di Botrugno alla guida del ciclomotore, era caduto a terra dopo essere incappato in un’insidia, rappresentata da una imprevedibile ed inevitabile doppia sconnessione del manto stradale.
Il Tribunale adito (sent. 2706/2018), ritenendo non provata la responsabilità del Comune di Botrugno, rigettava la domanda del motociclista e lo condannava al pagamento delle spese di lite e dell’espletata CTU. Con sentenza 328/2022, la Corte di Appello di Lecce, confermava nel merito la decisione di primo grado.
Il motociclista, innanzi alla Corte di Cassazione, svolge numerose censure. In sintesi, lamenta una errata interpretazione delle prove e una errata attribuzione della responsabilità.
L’Appello esclude la pericolosità della sconnessione del manto stradale
In particolare, si duole che la Corte di merito abbia confermato il rigetto della domanda risarcitoria sul presupposto di una sua presunta mancanza di diligenza e prudenza nel percorrere il tratto di strada comunale, comportamento colposo che sarebbe stata la causa esclusiva dell’evento occorso e delle conseguenziali lesioni subite. E ha di fatto escluso l’intrinseca pericolosità delle due buche presenti nel manto stradale (non segnalate, ricoperte di acqua piovana, poste in strada comunale non illuminata). Sottolinea che lui, avendo agito ex art. 2051 c.c., era tenuto a fornire la prova del solo nesso causale tra la res e l’evento dannoso (prova da lui in concreto fornita a mezzo della assunta prova per testi, delle espletate CTU e della documentazione prodotta), ma non era tenuto a fornire la prova della imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o trabocchetto.
La Cassazione considera infondate tutte le censure del motociclista. Egli, richiamando l’art. 116 c.p.c., si duole sostanzialmente che il Giudice non avrebbe bene esercitato il suo prudente apprezzamento della prova; tuttavia tale censura è consentita solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni Unite con sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, vizi che nella specie non ricorrono.
Ad ogni modo, non è mancata da parte dei Giudici di Appello una approfondita e specifica disamina della peculiare conformazione del luogo del sinistro e, in particolare, della duplicità della sua anomalia, visto che la ponderazione della condotta del danneggiato può riferirsi a quella conformazione e resta, quindi, eminentemente fattuale e, in quanto tale, incensurabile in questa sede.
La responsabilità per custodia
Ciò posto, corretti sono anche i principi della responsabilità per custodia applicati.
La S.C. dà continuità al principio di diritto secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Non c’è nesso causale tra la sconnessione del manto stradale e la caduta
Di tali principi di diritto ha fatto corretta applicazione la Corte di merito. Dopo aver ritenuto provato lo stato dei luoghi (sulla base della documentazione fotografica versata in atti, nonché della testimonianza resa da un vigile urbano, notiziato del sinistro il giorno successivo al suo verificarsi) e la dinamica del sinistro (sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi), l’Appello ha ritenuto eliso il nesso causale tra la res in custodia dell’ente comunale e l’evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, che aveva impropriamente utilizzato il bene pubblico.
Difatti, il motociclista percorreva la strada periferica non illuminata luogo del sinistro, in presenza di acqua sull’asfalto, e avrebbe dovuto guidare con “idonea accortezza” e in particolare procedere “a velocità particolarmente moderata, tale da consentirgli in dette circostanze, per l’appunto, di compiere manovre necessarie ad evitare l’ostacolo”. Oltretutto egli, sfruttando l’illuminazione proveniente dai fari dell’autovettura sulla quale viaggiavano i testi escussi, nonché l’ampiezza del tratto stradale (nel punto interessato dal sinistro), avrebbe potuto “eseguire la manovra necessaria ad evitare la doppia sconnessione, laddove avesse guidato con la prudenza e la attenzione esigibile nelle circostanze di guida in orario notturno in strada periferica”.
Avv. Emanuela Foligno
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