Respinta la pretesa di ristoro avanzata dai genitori di un minore caduto mentre viaggiava come trasportato su un motociclo a causa di un dosso sulla strada.

Con l’ordinanza n. 11092/2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dai genitori di un minore che avevano convenuto in giudizio il Comune chiedendo che lo stesso fosse condannato al risarcimento dei gravi danni alla persona patiti dal figlio, caduto mentre viaggiava come trasportato su un motociclo a causa di un dosso sulla strada.

La domanda di risarcimento era stata accolta in primo grado, previo un riconoscimento di una corresponsabilità del minore al 50%, in quanto trasportato a bordo di un veicolo non omologato per il trasporto del passeggero, ed il Comune condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non per complessivi oltre 400.000 euro.

La corte d’appello, invece, accogliendo integralmente l’impugnazione del Comune, aveva riformato la sentenza di primo grado rigettando la domanda risarcitoria.

Da li il ricorso per cassazione proposto dagli attori, che, attraverso le diverse censure, hanno cercato di aggredire l’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, che a loro avviso non effettuava l’unica ricostruzione possibile (laddove svalutava l’importanza, al fine del verificarsi dell’impennamento del motociclo, con conseguente sbalzo al suolo del conducente e del terzo trasportato, della mancanza di alcune parti di plastica del dissuasore orizzontale – cordolo, e riteneva non accertata l’esistenza di un dislivello presente nell’asfalto al posto del tratto mancante del dissuasore di velocità, e di altre circostanze, quali la mancanza di illuminazione pubblica, la mancanza di una regolare segnalazione del dosso)..

Gli Ermellini, tuttavia, non hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte evidenziando come i Giudici del merito avessero accertato i fatti con una ricostruzione diversa rispetto a quella proposta dai ricorrenti, da cui avevano fatto discendere l’esclusione dell’ascrivibilità dell’incidente al difetto nella custodia del Comune. Ricostruzione che non poteva essere rivalutata dalla Cassazione, collocandosi al di fuori dei ristretti limiti attualmente vigenti del controllo sulla motivazione in sede di legittimità.

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