Errata diagnosi di frattura dello scafoide carpale, Asl condannata a risarcire

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errata diagnosi di frattura dello scafoide

A causa dell’errata diagnosi di frattura dello scafoide carpale sx al bambino non veniva diagnosticato il distacco epifisario distale (Tribunale di Ancona, Sez. II, Sentenza n. 229/2021 del 17 febbraio 2021)

Il paziente cita a giudizio dinanzi il Tribunale di Ancona, l’Azienda Ospedaliera onde vederla condannata al risarcimento dei danni patiti in seguito a errata prestazione sanitaria. In occasione dell’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto, all’epoca di nove anni di età, il 4 agosto 2006, a causa dell’errata diagnosi di frattura dello scafoide carpale e conseguentemente delle errate cura apprestate dai sanitari tra il 4 e il 5 agosto 2006 pativa una menomazione più gravosa di quella che sarebbe stato lecito attendersi da una corretta terapia.

In occasione dell’accesso al pronto soccorso il 4 agosto 2006 l’attore veniva sottoposto a radiografia e il giorno successivo a visita ortopedica. In tale occasione, tuttavia , non sarebbe stata rilevata né dal radiologo, né dallo specialista ortopedico, l’esistenza di “distacco epifisario distale del radio sinistro” che invece sarebbe risultato ben visibile ad un attento esame della radiografia effettuata in urgenza.

Il successivo intervento chirurgico di “calloclasia riduzione e stabilizzazione percutanea di fili di K”, effettuato presso il medesimo ospedale il 1° settembre 2006, non avrebbe ottenuto gli effetti riparativi sperati a causa del tempo trascorso.

Nel dicembre del 2012 l’attore introduceva procedimento ex art. 696bis c.p.c. , volto ad accertare il danno subito, in quanto nel 2014, si sottoponeva a nuovo intervento chirurgico finalizzato “all’allungamento del radio mediante la metodica Ilizarov.”

Il Tribunale acquisisce la CTU preventiva, poi integrata da ulteriore Consulenza Medico-Legale nel corso del giudizio.

E’ stata pertanto acquisita la consulenza tecnica preventiva effettuata in detto procedimento poi integrata nel presente procedimento al fine di accertare eventuali miglioramenti dello stato di salute dell’attore in conseguenza del secondo intervento.

Si costituisce in giudizio l’Azienda Sanitaria deducendo che dalla rilettura della radiografia del 4 agosto 2006 non si rileverebbero dislocazioni dei frammenti ossei .

Secondo la Struttura, “la dislocazione dorsale della cartilagine di coniugazione distale del radio a tipo distacco epifisario che si sarebbe evidenziata al controllo eseguito il 31 agosto 2008 ” potrebbe, infatti, essere riconducibile ad un successivo trauma, o ad una scarsa cautela da parte del paziente nel mantenere l’arto a riposo “.

Inoltre, sempre secondo la convenuta azienda, in sede di istruzione preventiva , il CTU non avrebbe adeguatamente valutato il danno permanente che sarebbe in ogni caso residuato dalla frattura, anche in assenza dell’asserito inadempimento dei sanitari. Il danno anatomico che sarebbe comunque residuato dall ‘infortunio, seppure adeguatamente trattato, dovrebbe essere stimano in misura non inferiore al 2 -3%.

Preliminarmente il Tribunale da atto del regime di responsabilità contrattuale gravante sulla Struttura Sanitaria e dei relativi oneri probatori delle parti.

Ulteriormente viene analizzato il criterio del giudizio controfattuale e della prognosi postuma e il criterio del frazionamento della causalità materiale.

Riguardo quest’ultimo profilo il Tribunale sottolinea che il risarcimento del danno alla salute, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur risulti crescente in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi.

Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al “delta”, ovvero all’incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile.

Il danno risarcibile è costituito dalle funzioni vitali perdute dalla vittima e dalle conseguenti privazioni e non il grado di invalidità, che è solo una misurazione convenzionale.

La CTU ha accertato “allo stato attuale, dopo l’operazione di allungamento del radio, il polso sinistro (che prima risultava deviato e deformato e globoso) è in asse, presenta cicatrici multiple puntiformi derivanti dall’operazione di allungamento con tecnica Ilizarov, una cicatrice lineare di 3 cm al terzo medio distale di radio, piana, normocromica esito del l’osteotomia radiale, Pronazione limitazione 10°, supinazione limitato 20°, adduzione 30°, abduzione 20°, estensione -20°, flessione -20°. Prensione lievemente diminuita a sn, flessione -20°. Prensione lievemente diminuita a sn , pinza fine e grossolana più debole a sn. Eminenza Thenar lievemente più spianata a sn rispetto alla dx. Ipometria di 1,5 cm del braccio sn a 10 cm dal capitello radiale. Diamtro bistiloideo +1 cm a sn “.

Ebbene, dall’esame della documentazione medica e dalla CTU può dirsi provato che l’attore, a seguito del trauma al polso sinistro occorso accidentalmente il 4 agosto 2006, quando aveva 9 anni, in occasione dell’accesso al pronto soccorso i sanitari non hanno eseguito “un esame comparativo del polso destro come da protocolli usuali nei casi di traumi pediatrici, in soggetti cioè dove siano ancora aperte le cartilagini di coniugazione, come appunto in questo caso. Questa mancanza ha determinato il mancato riconoscimento del distacco epifisario del radio. Il suo mancato riconoscimento ha impedito la sua stadiazione, per la cui precisione sarebbe stato necessario eseguire una RM. La stadiazione della frattura secondo i criteri di Salter -Harris non è solo una questione accademica, ma importantissima nella pratica clinica , in quanto permette di porre una eventuale indicazione chirurgica oppure escluderla, nonché di ipotizzare eventuali reliquati permanenti. Per le rx giunte alla nostra osservazione il quadro appare quello tipico di un Salter -Harris tipo I o II. Al mancato riconoscimento della lesione si aggiunge, ma in realtà da essa deriva, la non riduzione del distacco e la mancata vigilanza della stabilità della lesione da effettuarsi con radiografie di controllo seriate a distanza. Il quadro che si è presentato ad un mese, con grave scomposizione in scivolamento della frattura non era più modificabile se non chirurgicamente, come è stato. Qualora si fosse individuata la lesione prima, come possibile con l’esecuzione di radiografie comparative, essendo già ipotizzabile la stessa nelle radiografie in atti, e si fosse stadiata con RM, sarebbe stato possibile ridurla e contenerla con gesso o gesso e fili di K. Appare pertanto evidente come non si siano esperite tutte le possibilità diagnostiche e terapeutiche dal primo intervento in PS, e come questo abbia determinato poi l’anomalo decorso clinico”… “Se la lesione occorsa fosse stata ben trattata, vista l’età pediatrica all’epoca dei fatti, avrebbe comportato un danno biologico che poteva aggirarsi al massimo in uno 1 -1% “.

Successivamente all’accertamento tecnico preventivo, l’attore “giunto alla maturità scheletrica, ha deciso di correggere la grave deformità che si era venuta a creare a livello dell’articolazione radio -carpica, deformità che ha creato, come ben si evince dalla RM eseguita nel 2015, dei gravi danni articolari, portando ad un polso già pre -artrosico alla sua giovane età, oltre a cercare di migliorare l’aspetto funzionale e quello estetico del polso sn. In realtà la funzionalità è rimasta pressochè invariata, migliorando in alcuni piani e peggiorando in altri, anche a causa della diffusa artrosi e preartrosi instauratasi nel tempo. L’aspetto estetico è invece migliorato, essendosi ritrovata una linearità prima scomparsa, peraltro si sono aggiunte una serie di cicatri ci puntiformi, visibili, assieme ad una piccola cicatrice lineare al radio. “In considerazione di quanto sopra scritto possiamo rivalutare il danno biologico totale nell’11 -12 %, cosa che ci porta ad un danno differenziale (cosiddetto maggior danno, e cioè un danno derivante dall’errore sanitario) del 10 -11%”.

“La invalidità temporanea parziale al 75 % risulta essere pari a 30 gg a cui devono aggiungersi altri 30 gg in conseguenza del secondo intervento correttivo resosi necessario per ridurre le conseguenze dannose , per un totale pertanto di 60 gg. La invalidità temporanea parziale al 50 % risulta essere pari a 60 giorni a cui devono aggiungersi altri 90 giorni, per un totale di 150 giorni. La invalidità temporanea parziale al 25 % risulta essere pari a 30 giorni a cui devono aggiungersi altri 60 giorni, pe r un totale di 90 giorni . Alla ITT al 75 % precedentemente calcolata vanno aggiunti altri 30 gg alla ITP al 50 % altri 90 giorni ed alla ITP al 25 % ulteriori 60 gg.”

Riguardo le osservazioni del CTP di parte convenuta, secondo cui la dislocazione dorsale della cartilagine di coniugazione distale del radio a tipo distacco epifisario si sarebbe evidenziata solo con l’esame rx di controllo eseguito il 31 agosto 2006 e che pertanto vi è la possibilità che tale conseguenza dannosa sia stata causata da un successivo trauma e da scarsa cautela da parte del paziente nel mantenere a riposo l’arto, il CTU ha precisato che ” il trattamento in realtà fu in valva, cioè un gesso aperto a metà, utilizzato solo per modesti traumi distorsivi, ma che non immobilizza realmente il polso. Se poi l’attore avrebbe realmente indossato un gesso, se fosse caduto o lo avesse manomesso questo sarebbe dovuto essere segnalato nella visita di controllo, cosa che non è stata fatta né per la valva (realmente utilizzata) né per l’i potetico gesso “.

Ne deriva che non vi sono evidenze alternative della dislocazione dorsale della cartilagine di coniugazione distale del radio, eventualmente imputabili al danneggiato.

Oltretutto, l’eventuale maggiore mobilità dell’arto ingessato, – che ipotizza la Struttura convenuta-, sarebbe semmai conseguenza del tipo di gesso (semi aperto) confezionato sul paziente, quanto al contrario il tipo di frattura subita dall’attore avrebbe consigliato un gesso completamente chiuso .

Risulta raggiunta, quindi, la prova del nesso di causalità materiale tra l’omissione dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale che non hanno eseguito un esame comparativo del polso destro e pertanto non hanno diagnosticato il distacco epifisario del radio causato dall’incidente e l’omessa stadiazione del radio e omessa tempestiva riduzione della lesione alla stregua dei principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e 1227, comma primo, c.c.

Passando alla quantificazione del danno il Tribunale utilizza le Tabelle Milanesi, dando atto che non risultano allegate circostanze anomale e peculiari onde potere procedere alla personalizzazione del danno.

Per danno non patrimoniale differenziale subito per effetto delle condotte inadempimenti dei sanitari tenute in relazione ai fatti di cui è causa, compreso il danno estetico, si addiviene all’importo di euro 40.606,00 per postumi permanenti nella misura del 13%, oltre per inabilità al 75 % per 60 giorni : euro 4.410, 00, per inabilità al 50 % per 150 giorni : euro 7.350,00, per inabilità al 25 % per 90 giorni : euro 2.205,00 .

Il tutto per un totale di euro 53.152,00.

In conclusione, il Tribunale di Ancona, accerta la responsabilità dei sanitari dell’ospedale di San Benedetto del Tronto e dell’Ortopedico nella causazione del maggior danno non patrimoniale complessivamente subito in occasione dell’accesso al pronto soccorso avvenuto tra il 4 e 5 agosto 2006; condanna i convenuti al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente subito la somma pari a euro 53.152,00; condanna i convenuti a rimborsare le spese processuali anticipate liquidate nella somma pari a euro 13.430,00 ; condanna i convenuti a rimborsare le spese processuali del giudizio 696bis c.p.c. , liquidate nella somma pari a euro 3.645,00.

Spese di CTU di entrambi i giudizi a carico dei convenuti.

Avv. Emanuela Foligno

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