La Corte di Cassazione afferma che in caso di età dubbia dell’immigrato irregolare è possibile ricorrere all’indagine medico legale per stabilire quella reale

Lo Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 28860/2018 ha chiarito che in caso di età dubbia dell’immigrato irregolare è possibile fare ricorso a delle radiografie per stabilire l’età effettiva.

La vicenda

Nel caso di specie, i giudici si sono pronunciati sul ricorso di un cittadino originario del Gambia. Nei suoi confronti era stato confermato il decreto di espulsione, con accompagnamento immediato alla frontiera.

Il ricorrente ha però contestato il provvedimento di espulsione. Nello specifico, ha contestato le modalità di accertamento della sua età.

Questa infatti era stata ricavata tramite esami radiografici che si sarebbero dovuti ritenere privi di valenza scientifica e giuridica, a suo avviso. E ciò nonostante fossero stati prodotti documenti attestanti la sua minore età.

Secondo gli Ermellini, tuttavia, il ricorso non era meritevole d’accoglimento.

Infatti, il Giudice di Pace aveva messo in evidenza che era stata accertata la presumibile età di diciannove anni in base ad apposita perizia medico-legale.

Inoltre, secondo il Collegio è evidente che, ove l’età della persona interessata risulti incerta, il ricorso al metodo di indagine di ordine medico-legale, è pienamente legittimo e doveroso.

Questo metodo, infatti, non è surrogabile con un altro dotato di altrettanta affidabilità e neppure nel ricorso ne è stato prospettato uno alternativo per la verifica dell’età.

Non è stata accolta, inoltre, neppure la censura secondo cui, a fronte dall’avvenuta formalizzazione di una domanda di protezione internazionale, il Giudice di Pace avrebbe dovuto annullare l’espulsione o comunque sospendere il giudizio fino alla definizione del procedimento afferente la suddetta protezione internazionale.

Infatti, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 25/2008 chi propone domanda di protezione internazionale è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale.

Nel caso in esame, tuttavia, la domanda di protezione era stata inoltrata dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

 

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