Respinto il ricorso di automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza; l’uomo riteneva che la sua condotta non avesse provocato l’alterazione della circolazione che costituirebbe il nucleo del concetto di incidente stradale

Ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186, comma secondo bis, del codice della strada sono da ricomprendersi nella nozione di incidente stradale sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 32342 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista condannato in sede di merito per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante dell’aver causato un incidente.

L’uomo, nello specifico, rivolgendosi alla Suprema Corte, chiedeva l’annullamento della sentenza di secondo grado assumendo che, nel caso di specie, la sua condotta non aveva in alcun modo determinato quella alterazione della circolazione che costituisce il nucleo stesso del concetto di incidente stradale.

I Giudici Ermellini, nel rigettare il motivo di doglianza hanno chiarito che la Corte di appello aveva già chiaramente confutato nel provvedimento impugnato tutte le tesi riproposte dal ricorrente in sede di legittimità, ricordando come gli operanti avessero constatato che l’imputato, alla guida del proprio veicolo, dopo avere abbattuto una ventina di metri di guardrail, era finito dentro il letto di un torrente in secca restando in bilico con la parte anteriore dell’auto orientata verso il basso.

Nello specifico, il Collegio distrettuale, con una pronuncia in linea con la consolidata giurisprudenza della Cassazione, aveva evidenziato come vada inteso come incidente qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

Dal Palazzaccio hanno inoltre precisato che, sempre ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre ido-nee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Simulazione di sinistro stradale e condanna per tentato omicidio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui